Ordinanza n. 577/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (sezione seconda) n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un atto comunale relativo alla legittimità urbanistica della trasformazione di un'area
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Piemonte sostenendo, in relazione all'attività economica esercitata, la rilevanza della storica tracciabilità della propria attività e della sua organizzazione per sedi o unità locali. Tali elementi erano prospettati come idonei a dimostrare la legittima preesistenza della trasformazione urbanistica dell'area, asseritamente anteriore al 1967. Il giudizio cautelare riguardava quindi le criticità urbanistiche dell'area e la legittimità dell'atto comunale impugnato, nonché la sussistenza dei requisiti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare per difetto del fumus boni iuris. All'esame sommario proprio della fase cautelare, l'ordinanza del TAR non appariva aver erroneamente valutato la legittimità dell'atto impugnato: la storica tracciabilità dell'attività dell'impresa e la sua articolazione per sedi o unità locali sono state ritenute questioni diverse e ulteriori rispetto alle criticità strettamente urbanistiche. Inoltre, la legittima preesistenza, anteriore al 1967, della trasformazione urbanistica dell'area non risultava compiutamente articolata e comprovata. La carenza assorbente di fumus ha reso superflua la valutazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte appellante a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la dimostrazione del fumus boni iuris richiede che le allegazioni e la documentazione siano specificamente riferite al vizio dell'atto impugnato e alla questione sostanziale controversa; elementi relativi alla storia o all'organizzazione dell'attività economica non sono sufficienti se non dimostrano compiutamente la legittima preesistenza della trasformazione urbanistica contestata.
- Quando difetta il fumus boni iuris, tale carenza è assorbente e il giudice cautelare può omettere la valutazione del periculum in mora.
- Nella fase cautelare il giudice verifica, con cognizione sommaria, se l'ordinanza impugnata abbia erroneamente valutato la legittimità dell'atto, senza anticipare la decisione definitiva sul merito.
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