Cassazione Penale, Sentenza n. 38929/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Schiaffino, direttore generale della società Zinkal s.r.l. e delegato all'ambiente e alla radioprotezione, era accusato di aver omesso la protezione radiometrica prevista (art.142 D.Lgs. n.230/1995) e quindi di non aver effettuato i controlli radiometrici sui materiali in ingresso destinati alla fusione nel periodo 30 maggio-6 giugno 2018. La contestazione si fondava su schede di controllo radiometrico incomplete, con anomalie di numerazione, assenza di firme e mancata corrispondenza con i documenti di trasporto; la difesa aveva prodotto integrazioni (schede mancanti) sostenendone la corrispondenza con i registri, nonché eccepito l'assenza dell'elemento soggettivo (colpa) e l'esistenza di altre posizioni di garanzia/deleghe.
La decisione
Il Tribunale di Genova, in ottemperanza all'annullamento con rinvio, ha ritenuto inattendibili le schede prodotte e le integrazioni difensive, avendo riscontrato discrepanze rispetto ai DDT e anomalie formali (numerazione, firme, lacunosità, assenza di documentazione per talune giornate). Ha confermato la responsabilità per colpa dell'imputato in ragione della sua posizione di garanzia (direttore generale e titolare della delega alla radioprotezione) e ha escluso la causa di non punibilità ex art.131-bis cod. pen. per gravità, reiterazione e pluralità delle condotte. È stata confermata la condanna alla pena pecuniaria (multa) di euro 1.250,00; la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, rigettando le censure sulla motivazione e sul sindacato di merito, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa per le ammende ex art.616 cod.proc.pen.
Norme richiamate
D.Lgs. n.230/1995, art.142
Qualified as norma incriminatrice che impone la sorveglianza radiometrica sui materiali in ingresso; la mancata attuazione di tali controlli è stata ritenuta integrazione della contravvenzione a titolo di colpa quando il soggetto ricopre posizione di garanzia.
D.Lgs. n.230/1995, art.157
Richiamato come norma prescrittiva con riferimento alla protezione radiometrica e ai controlli da effettuare; omissioni rispetto a questi obblighi sono state valutate come violazione del precetto speciale.
Codice penale, art.131-bis
La Corte territoriale ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità per il minimo grado di colpa, ritenendo che la gravità, la reiterazione e la pluralità delle omissioni ostassero al riconoscimento del beneficio.
Codice di procedura penale, art.606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Richiamato dalla Cassazione per delimitare il sindacato di legittimità: il controllo è limitato alla coerenza logica della motivazione e all'eventuale travisamento evidente degli atti, non a una rivalutazione dei fatti o a una diversa ponderazione delle prove.
Codice di procedura penale, art.616
Applicato per l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa per le ammende in caso di condanna; la Corte ha disposto il pagamento di tale somma a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La responsabilità per omessa radioprotezione può ricadere sul direttore generale o su chi detiene delega specifica: la posizione di garanzia implica doveri di vigilanza e comporta responsabilità a titolo di colpa se gli obblighi non vengono adempiuti.
- Anomalie formali nella documentazione (numerazione incoerente, assenza di firme, schede mancanti) e la mancata corrispondenza con i documenti di trasporto possono rendere inattendibili le prove documentali fornite a difesa e giustificare la condanna.
- Per ottenere successo in sede di legittimità, il ricorrente deve far emergere un vizio di motivazione 'ictu oculi' o un travisamento di prove decisivo; la Corte di Cassazione non rivede il merito o rielabora la valutazione delle prove se la motivazione è logicamente coerente.
- L'eccezione di mancanza dell'elemento soggettivo (colpa lieve) richiede dimostrazione puntuale, ad esempio tramite deleghe documentate a terzi o procedure aziendali che abbiano effettivamente trasferito le responsabilità; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La causa di non punibilità ex art.131-bis non è riconosciuta quando l'illecito denota reiterazione, gravità o elevato disvalore sociale; la non punibilità per colpa lieve si valuta anche alla luce della pericolosità del reato (es. reati di pericolo presunto).
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