Cassazione Penale, Ordinanza n. 17626/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Con il primo motivo ha denunciato vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con ulteriore motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, ritenendo non adeguata la motivazione sulla pena e sul mancato riconoscimento di elementi favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di una censura già esaminata e adeguatamente disattesa in appello, osservando che la Corte territoriale aveva valorizzato la non verosimiglianza della versione del ricorrente e i precedenti controlli che avevano accertato la sua assenza dal luogo di detenzione. Ha giudicato generici il motivo sulla non punibilità ex art. 131-bis c.p. e quello sulle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, perché non si confrontavano con la motivazione di appello, fondata sull'abitualità della condotta, sulla gravità del reato, sulla pena già determinata nel minimo edittale e sulla spiccata pericolosità desunta da plurime condanne per reati gravi e dalla precedente sottoposizione a misura di prevenzione. Al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è invocabile utilmente quando la motivazione di merito si fonda su abitualità della condotta e gravità del reato, e la censura proposta non si confronta con tali ragioni.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo sostanzialmente identico una censura già motivatamente respinta dalla decisione impugnata, senza confrontarsi con le argomentazioni di merito.
- La deduzione della mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve misurarsi con i concreti rilievi del giudice di merito; in presenza di abitualità della condotta e gravità del fatto, la censura è generica se non spiega perché tali elementi non osterebbero alla non punibilità.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono censurabili in cassazione solo se la doglianza si confronta con la motivazione specifica resa in appello; non è sufficiente una critica assertiva o svincolata dai criteri valorizzati dal giudice di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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