Sentenza n. 1346/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot.n.42958 del 22.09.2020, mai notificato, con il quale il Comando Militare della Capitale ha rigettato l'istanza presentata ai sensi del DM 24 luglio 2015; - del provvedimento prot.n.4986 del 21 febbraio 2023, notificato alla ricorrente in data 1° marzo 2023, recante ordine di recupero coattivo dell'alloggio militare; e di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque agli stessi connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di un'istanza relativa all'alloggio militare e successivo ordine di recupero coattivo dell'alloggio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comando Militare della Capitale che aveva rigettato un'istanza presentata ai sensi del d.m. 24 luglio 2015, nonché il successivo provvedimento recante ordine di recupero coattivo dell'alloggio militare. Nel corso del giudizio il difensore ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia non rispettava le formalità previste dall'art. 84 c.p.a., poiché non era stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e il difensore non risultava munito di mandato speciale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto irrituale la rinuncia, inidonea a determinare l'estinzione del giudizio, perché priva delle formalità richieste dall'art. 84 c.p.a. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la dichiarazione del difensore e il comportamento processuale della ricorrente costituivano elementi univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese sono state compensate per giusti motivi, considerata la peculiarità della vicenda e l'assenza di osservazioni della parte resistente.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
La rinuncia priva delle formalità richieste non produce l'estinzione del giudizio, ma può costituire, insieme agli altri elementi processuali, un argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina della definizione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non conforme alle formalità dell'art. 84 c.p.a., in particolare perché non notificata alle altre parti nel termine previsto o perché proveniente da un difensore privo di mandato speciale, non determina l'estinzione del giudizio.
- Anche una rinuncia irrituale può consentire al giudice di desumere, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando il contenuto della dichiarazione e il comportamento processuale delle parti costituiscano elementi univoci in tal senso.
- Quando la sopravvenuta carenza di interesse risulta dal comportamento processuale della parte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e non estinto per rinuncia irrituale.
Come è indicizzato
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