Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25108/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2007, emesso dopo la cancellazione dal registro delle imprese di una società a responsabilità limitata. L'Amministrazione ha rideterminato il reddito della società estinta e ha agito verso i soci, ritenendo che l'obbligazione tributaria si trasferisse su di essi nei limiti di quanto riscosso in liquidazione, ovvero, secondo la CTR, presumendo la distribuzione degli utili accertati pro quota in ragione della ristretta base sociale. Il ricorrente ha impugnato la decisione di appello con quattro motivi: ha contestato la presunzione di distribuzione degli utili senza prova di effettiva percezione, lamentando anche una praesumptio de praesumpto e un'erronea inversione dell'onere probatorio; ha denunciato falsa applicazione degli artt. 2476 e 2495 c.c., dell'art. 36 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 110 c.p.c.; ha censurato la ritenuta responsabilità solidale del socio; ha infine dedotto omesso esame del fatto decisivo rappresentato dal mancato deposito dei bilanci di liquidazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, dopo l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, l'obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, nei limiti di quanto riscosso o, per le società di capitali a base ristretta, pro quota in relazione alle partecipazioni. Ha precisato che l'Agenzia delle entrate ha interesse a ottenere un titolo nei confronti dei soci anche se non sia provata in questa sede la concreta distribuzione degli utili, perché tale questione può essere fatta valere solo in fase di riscossione. Ha inoltre rilevato che la CTR non aveva affermato una responsabilità solidale illimitata, ma una responsabilità nei limiti della quota posseduta. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per la presenza di doppia conforme e comunque infondato, poiché la questione del bilancio di liquidazione era stata esaminata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce il trasferimento ai soci delle obbligazioni residue nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza; le questioni sulla effettiva percezione delle somme non paralizzano l'accertamento dell'obbligazione verso i soci.

  • art. 2729 c.c.

    La censura sulla presunzione di distribuzione degli utili è stata ritenuta infondata in quanto la Corte ha valorizzato il principio giurisprudenziale relativo alla società estinta e alla base sociale ristretta.

  • art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Consente l'azione verso i soci della società estinta per i debiti sociali, nei limiti risultanti dal sistema richiamato dalla Corte e dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2476 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ha accolto la lettura proposta dal ricorrente.

  • art. 110 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la corretta interpretazione del contraddittorio o della posizione processuale, ma non ritenuto fondante ai fini dell'accoglimento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro per i motivi di violazione di legge dedotti dal ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Parametro del motivo di omesso esame del fatto decisivo; la censura è stata ritenuta inammissibile per doppia conforme e comunque insussistente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In caso di estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, le obbligazioni sociali non si estinguono automaticamente ma si trasferiscono ai soci secondo il meccanismo successorio individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Per le società di capitali a base ristretta, l'Amministrazione finanziaria può agire nei confronti dei soci pro quota in relazione alle partecipazioni, senza dover previamente dimostrare in questa sede l'effettiva distribuzione degli utili accertati.
  • La mancata prova della concreta percezione degli utili da parte del socio non impedisce l'accertamento del debito verso il socio stesso, ma può rilevare eventualmente nella fase della riscossione.
  • Il socio non può paralizzare l'accertamento della responsabilità verso di lui opponendo solo questioni attinenti alla ripartizione interna dell'onere della prova sulla percezione degli utili, quando tali questioni incidono sulla fase esecutiva e non sull'an debeatur dell'azione verso il socio.
  • La responsabilità del socio della società estinta, quando ricorra una partecipazione a responsabilità limitata, è nei limiti della quota di partecipazione e non configura automaticamente una responsabilità solidale illimitata.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il giudizio di merito è sorretto da doppia conforme e, comunque, non è configurabile se il fatto risulta effettivamente esaminato dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.