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Sentenza

Sentenza del 29/07/2016 n. 15869 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento notificata per omesso versamento di IVA, sanzioni e interessi relativi all'anno 2000. La società sosteneva che il pagamento parziale delle somme dovute fosse sufficiente a perfezionare la definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che il condono richiedesse il pagamento integrale delle somme dovute, comprese tutte le rate successive alla prima.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 si perfezioni soltanto con il pagamento integrale e tempestivo dell'importo dovuto. Il pagamento parziale non è sufficiente e non consente di beneficiare dell'esclusione delle sanzioni. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione distaccata di Catania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    Definizione degli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi, senza sanzioni.

    La definizione agevolata prevista dalla norma ha natura non premiale e si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale delle somme dovute nei termini e secondo le modalità stabilite.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16

    Il mancato versamento delle rate successive alla prima comporta l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con l'addebito di una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non ancora versate.

    La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate a sostegno della tesi secondo cui il mancato pagamento delle rate successive impedisce il perfezionamento della definizione agevolata.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8, 9, 15 e 16

    Le disposizioni prevedono, in specifiche ipotesi, effetti del condono anche in assenza di adempimento integrale; tali previsioni non possono essere applicate analogicamente all'art. 9-bis, poiché le norme di condono hanno carattere eccezionale.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata richiede il pagamento integrale dell'imposta e degli interessi, il versamento parziale o il mancato pagamento di rate successive impedisce il perfezionamento del beneficio.
  • Le norme di condono fiscale sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente: i meccanismi previsti per una specifica disposizione non possono essere estesi per analogia ad altre fattispecie.
  • Il pagamento della prima rata non è automaticamente sufficiente a consolidare la definizione della posizione fiscale, salvo che la legge applicabile preveda espressamente tale effetto.
  • In caso di pagamento incompleto, l'Amministrazione finanziaria può procedere alla riscossione delle somme dovute e delle relative sanzioni secondo la disciplina applicabile.
  • Per valutare l'efficacia di una definizione agevolata occorre verificare puntualmente i termini, le modalità di pagamento e l'eventuale presenza di una norma che disciplini espressamente gli effetti dell'inadempimento.

Testo integrale

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