Regolamento (UE) 2018/1990
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1990 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2018/1990 della Commissione approva tre modelli di attestato da usare nell'ambito del regolamento (UE) 2016/1104 sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate. I moduli riguardano, rispettivamente, le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie e sono destinati a rendere uniforme la circolazione transfrontaliera di tali strumenti negli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata. Il testo non disciplina il merito delle controversie, ma solo il formato e il contenuto standardizzato delle attestazioni. Si applica dal 29 gennaio 2019.
Stabilisce i moduli uniformi per gli attestati previsti dal regolamento (UE) 2016/1104 in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, ossia Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia. Disciplina esclusivamente i modelli da utilizzare per i relativi attestati concernenti decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie; non istituisce regole sostanziali su competenza, legge applicabile o riconoscimento, ma ne facilita l'applicazione pratica. Entra in vigore il 29 gennaio 2019 ed è direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1990 - moduli per gli attestati nel regolamento (UE) 2016/1104
Il regolamento di esecuzione della Commissione 2018/1990 è adottato per assicurare l'applicazione uniforme del regolamento (UE) 2016/1104 in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Il considerando iniziale chiarisce che, per una corretta applicazione del regolamento di base, occorre predisporre una serie di moduli standardizzati.
Ambito di applicazione e contesto della cooperazione rafforzata
Il regolamento si inserisce nella cooperazione rafforzata autorizzata dalla decisione (UE) 2016/954 del Consiglio in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali. Il considerando 2 precisa che il regolamento (UE) 2016/1104 attua tale cooperazione rafforzata tra Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia; di conseguenza, solo questi Stati membri partecipano all'adozione del presente regolamento.
Il testo non introduce regole materiali nuove sui regimi patrimoniali, ma disciplina unicamente la forma degli attestati da usare nei casi previsti dal regolamento (UE) 2016/1104, così da agevolare il riconoscimento e l'esecuzione transfrontaliera.
Modulo per l'attestato relativo a una decisione
L'allegato I contiene il modello di attestato relativo a una decisione in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, da utilizzare ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1104.
Il modulo richiede in particolare:
- l'indicazione dello Stato membro d'origine;
- i dati dell'autorità giurisdizionale o competente che rilascia l'attestato;
- i dati dell'autorità che ha emesso la decisione, se diversa;
- gli estremi della decisione, inclusa data e numero di riferimento;
- le parti della decisione e la loro posizione processuale;
- l'eventuale contumacia;
- l'eventuale iscrizione della decisione in un registro e la sua definitività rispetto ai mezzi ordinari di impugnazione;
- gli elementi relativi all'esecutività nello Stato membro d'origine e alla possibilità di esecuzione in un altro Stato membro;
- i dati su interessi, costi e spese, compresa l'eventuale capitalizzazione, la valuta e la base di calcolo.
Il modulo consente inoltre di specificare se l'esecuzione riguarda tutte o solo alcune obbligazioni, nonché contro quali persone è chiesta o consentita l'esecuzione.
Modulo per l'attestato relativo a un atto pubblico
L'allegato II stabilisce il modello di attestato relativo a un atto pubblico in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, per l'applicazione degli articoli 58, paragrafo 1, e 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1104.
Il modello prevede la raccolta di informazioni su:
- Stato membro d'origine e autorità che ha redatto l'atto pubblico e rilascia l'attestato;
- data di redazione dell'atto, eventuale registrazione o deposito presso un registro e relativo numero di riferimento;
- parti dell'atto pubblico e dati identificativi;
- richiesta di accettazione dell'atto pubblico in un altro Stato membro;
- autenticità dell'atto e sua efficacia probatoria specifica secondo la legge dello Stato membro d'origine;
- eventuali contestazioni riguardanti i negozi giuridici o i rapporti giuridici registrati nell'atto;
- informazioni sull'idoneità dell'atto a costituire titolo per l'iscrizione di diritti nei registri;
- richiesta di esecuzione, obbligazioni esecutive, destinatari dell'esecuzione, interessi e valuta.
Il modulo distingue tra accettazione e esecuzione dell'atto pubblico, consentendo di attestare sia il profilo probatorio sia quello esecutivo.
Modulo per l'attestato relativo a una transazione giudiziaria
L'allegato III contiene il modello di attestato relativo a una transazione giudiziaria in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1104.
Il modulo richiede:
- lo Stato membro d'origine e l'autorità giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi alla quale essa è stata conclusa;
- la data e il numero di riferimento della transazione;
- i dati delle parti e la loro posizione processuale;
- l'indicazione se la transazione è esecutiva nello Stato membro d'origine senza ulteriori condizioni e, se del caso, solo in parte;
- le persone contro cui è esecutiva;
- le informazioni sugli interessi, con eventuale specificazione del periodo, del tasso, del metodo di calcolo e della valuta.
Informazioni standardizzate e informazioni obbligatorie
I modelli contenuti negli allegati prevedono una struttura uniforme con campi obbligatori espressamente contrassegnati da asterisco. Le sezioni ricorrono in modo analogo nei tre attestati per garantire coerenza documentale tra Stati membri e tra tipi di atto diversi. Sono inclusi anche dati di contatto dell'autorità, indicazioni su eventuali fogli supplementari e la firma e/o timbro dell'autorità che rilascia l'attestato.
Entrata in vigore e valore giuridico
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2019. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Per gli operatori italiani, ciò significa che i moduli allegati devono essere utilizzati secondo il formato europeo previsto per le fattispecie coperte dal regolamento (UE) 2016/1104, nei soli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata.
Disposizioni principali
Adozione dei moduli uniformi
L'articolo 1 stabilisce che il modulo per l'attestato relativo a una decisione in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate è conforme all'allegato I, quello per l'attestato relativo a un atto pubblico è conforme all'allegato II, e quello per l'attestato relativo a una transazione giudiziaria è conforme all'allegato III. I moduli sono previsti per l'applicazione degli articoli 45, paragrafo 3, lettera b), 58, paragrafo 1, 59, paragrafo 2, e 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1104.
Ambito soggettivo di partecipazione
Nei considerando si precisa che, in forza della decisione (UE) 2016/954 del Consiglio, alla cooperazione rafforzata partecipano solo Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia; solo tali Stati membri partecipano all'adozione del regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore del regolamento il 29 gennaio 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Struttura degli allegati
Gli allegati I, II e III contengono i modelli dettagliati dei tre attestati, con campi standardizzati relativi, tra l'altro, a Stato membro d'origine, autorità competente o giurisdizionale, dati dell'atto o della decisione, parti coinvolte, eventuale contumacia, iscrizione in registri, esecutività, interessi, costi e spese, valuta e firma/timbro finale. I modelli richiedono una serie di informazioni obbligatorie, indicate nel testo con asterisco.
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