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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29251/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei gradi di merito per furto aggravato; la Corte ha inoltre ritenuto corretta la motivazione del diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, c.p., contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e chiedendo, in sostanza, una rivalutazione del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare un giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità e il secondo inammissibile per manifesta infondatezza, rilevando che la sentenza impugnata aveva correttamente motivato, anche per relationem, il diniego dei benefici sulla base di un giudizio prognostico sfavorevole circa la futura reiterazione di reati.

Norme richiamate

  • art. 625, comma primo, n. 2, c.p.

    Disposizione richiamata solo per individuare l'aggravante oggetto di censura; la Corte non ne rivaluta il merito, ma dichiara inammissibile la doglianza perché mira a una diversa lettura dei fatti.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato implicitamente nel riferimento alla sospensione condizionale della pena; il diniego è ritenuto corretto in base a un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura commissione di reati.

  • art. 175 c.p.

    Richiamato implicitamente nel riferimento alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; il diniego è ritenuto sorretto da motivazione logica e coerente con la prognosi sfavorevole.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti più plausibile rispetto a quella adottata dal giudice di merito.
  • La censura di vizio di motivazione è inammissibile quando, pur formalmente investendo la tenuta logica della sentenza, mira in realtà a ottenere un giudizio di fatto alternativo.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione è legittimo quando il giudice di merito esprima un giudizio prognostico sfavorevole, fondato in modo logico sulla personalità dell'imputato e sull'incidenza del fatto sulla sua capacità a delinquere.
  • La motivazione per relationem è valida se la sentenza di appello richiama la decisione di primo grado e ne condivide argomentazioni logiche e non manifestamente illogiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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