Cassazione Penale, Sentenza n. 20032/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di €27.840 in contanti e di un orologio costoso: si deduceva violazione di legge (art. 648-bis c.p.) e di norme processuali (art. 321 c.p.p.) perché il Tribunale avrebbe riconosciuto il "fumus commissi delicti" per riciclaggio senza indicare il tipo e la natura del delitto presupposto e senza adeguata motivazione sugli elementi di reità
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non configurabile nella fattispecie una "violazione di legge" ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p.; la Corte ha ritenuto che il Tribunale per il riesame avesse adeguatamente motivato il sequestro richiamando elementi di fatto concreti (modalità clandestina del trasporto, taglio delle banconote, luogo del controllo vicino all'aeroporto, assenza di reddito, possesso di passaporto intestato ad altro nome, cellulare e sim card) idonei a fondare il fumus per reati connessi (ricettazione/riciclaggio) e il pericolo di dispersione della somma in attesa di confisca. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di €3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). La motivazione è stata resa in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamato come riferimento al tentativo quale forma dell'evento delittuoso (il sequestro è stato motivato anche in rapporto all'ipotesi tentata di riciclaggio)
art. 648-bis cod. pen.
Norma sul reato di riciclaggio; la valutazione del fumus commissi delicti è stata effettuata dal Tribunale sul presupposto della possibile provenienza illecita dei valori rinvenuti
art. 321 cod. proc. pen.
Riferito come norma procedurale collegata ai mezzi e limiti del riesame e del controllo cautelare sul sequestro preventivo
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'ammissione del ricorso per cassazione per "violazione di legge"; la Corte ha sottolineato che solo la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente rientrano nella nozione di violazione utilizzabile ex art. 325
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Rilevata come il rimedio corretto per censurare contraddittorietà o illogicità della motivazione (vizî di motivazione non imputabili come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 325)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria per la proposizione di ricorso inammissibile
Massime di principio
- La Cassazione non ammette il ricorso per cassazione fondato su mera contraddittorietà o illogicità della motivazione: tali censure vanno formulate con il specifico motivo di cui all'art. 606, lett. e) c.p.p.; il ricorso per "violazione di legge" richiede carenze formali gravi (es. mancanza assoluta o motivazione meramente apparente).
- Il ritrovamento di rilevanti somme di denaro e beni preziosi in possesso di una persona priva di redditi leciti e con modalità di occultamento (localizzazione presso snodi di transito come aeroporti, taglio delle banconote, documenti intestati ad altro soggetto, telefoni e sim card multiple) può legittimare il fumus di reati quali ricettazione o riciclaggio e giustificare il sequestro preventivo per pericolo di dispersione.
- Per evitare che si torni alla figura dell'"ingiustificato possesso" (che la giurisprudenza costituzionale ha escluso), è necessario che il provvedimento ablatorio indichi elementi ulteriori e significativi che colleghino i valori a una certa provenienza delittuosa, oltre alle sole modalità di occultamento e all'assenza di reddito.
- Nel valutare la legittimità di sequestri preventivi su contante e beni preziosi, il giudice può utilizzare il complesso di elementi indiziari raccolti nell'immediatezza (fonti informative dell'incidente cautelare) purché la motivazione sia ancorata a fatti concreti e non sia meramente apparente.
- Chi impugna in Cassazione deve scegliere la tipologia di motivo adeguata: se si censura la motivazione (contraddittorietà/illogicità) va usato il motivo di cui all'art. 606, lett. e), mentre l'impugnazione per "violazione di legge" richiede profili di illegittimità costituzionalmente o processualmente determinati (es. assoluta mancanza di motivazione).
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