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Sentenza

Sentenza n. 13093/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per tre anni scolastici e aveva condannato il Ministero ad attribuirle il beneficio economico complessivo di 1.500 euro, oltre accessori. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti sull’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo verificati il passaggio in giudicato della sentenza, la rituale notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e ha ritenuto comprovato l’inadempimento, anche alla luce della mancata allegazione da parte del Ministero di elementi sull’esecuzione della pronuncia. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, senza compenso, per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. È stata rigettata, allo stato, la domanda di penalità di mora, salva una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, mediante il quale il giudice amministrativo assicura l’attuazione del giudicato e può adottare le misure necessarie per rendere effettiva l’esecuzione.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondava la competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Prevede il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere esecutivamente nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le pubbliche amministrazioni, il giudice può ordinare all’amministrazione inadempiente di eseguire la pronuncia entro un termine perentorio.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendo il giudice limitarsi ad assicurare l’attuazione del comando giudiziale nei suoi esatti contenuti.
  • La mancata produzione, da parte dell’amministrazione, di chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, consente di ritenere sussistente l’inottemperanza secondo i principi sull’onere della prova nell’adempimento delle obbligazioni.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta della parte, nel caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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