Sentenza n. 4566/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 2135/2025 emessa in data 13 maggio 2025 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Milano n. 2135/2025, che riconosceva il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 2135/2025, del 13 maggio 2025. Tale pronuncia aveva riconosciuto il diritto al beneficio di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, e aveva condannato il Ministero a provvedervi. La ricorrente ha rappresentato che l'Amministrazione non aveva spontaneamente adempiuto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'inadempimento del Ministero non era contestato e che la sentenza da eseguire era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero il 24 dicembre 2025. Ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione; decorso inutilmente il termine, il commissario ad acta nominato, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, interverrà su istanza del creditore e dovrà adempiere entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato a rimborsare le spese di giudizio, liquidate in euro 800, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l'esecuzione della pronuncia quando, come nel caso, essa è passata in giudicato e ricorrono le ulteriori condizioni previste dalla disposizione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997
Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni della disposizione per procedere all'ottemperanza, anche in considerazione della notificazione della sentenza al Ministero il 24 dicembre 2025.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Riferisce inoltre che, con sentenza n. 2135/2025 emessa in data 13 maggio 2025, il Tribunale di Milano ha dichiarato la sussistenza del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici, e ciò mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
La disposizione è richiamata quale base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, già riconosciuto alla docente dalla sentenza da eseguire.
Massime di principio
- È esperibile il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una pronuncia passata in giudicato quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, prevedendone l'intervento su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine.
- Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando l'attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali.
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