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Sentenza

Sentenza n. 1659/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza Per l’ottemperanza della sentenza n. 615/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 7239/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.03.2025, notificata il19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1000,00, quale contributo per la formazione del docente, così suddivisi: € 500,00 Acone Maria Rosaria; € 500,00 Bello Simona.

Giustizia amministrativa202600656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino che aveva ordinato l’accredito di 500 euro per ciascuna docente sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla Carta elettronica del docente 500 euro in favore di ciascuna ricorrente, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione. Il titolo giudiziale era stato prodotto in copia conforme e notificato al Ministero il 19 marzo 2025. Alla data di proposizione del ricorso, l’8 aprile 2026, era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l’omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali per l’esecuzione del giudicato: il titolo era passato in giudicato, era stato notificato all’amministrazione e il termine dilatorio applicabile era inutilmente decorso; inoltre, non risultava contestato l’inadempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero di accreditare sulla Carta elettronica del docente le somme liquidate dal giudice ordinario, oltre gli interessi dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari e rifusione del contributo unificato ove versato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e per nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine previsto dalla disposizione era decorso inutilmente prima della proposizione del ricorso, consentendo l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È stato richiamato quale base per la corresponsione di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori delle ricorrenti, dichiaratisi antistatari.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Ha costituito la base per la dimidiazione dei parametri utilizzati nella liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all’amministrazione e il termine dilatorio previsto dalla legge è inutilmente decorso, l’omessa esecuzione del comando giudiziale giustifica l’ordine del giudice amministrativo di eseguire il titolo entro un termine assegnato.
  • L’amministrazione non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato mediante una mera opposizione formale, ove non contesti specificamente l’esistenza, la definitività o l’inadempimento rispetto al titolo giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e fissando un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
  • Quando l’incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico e concerne attività connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può essere considerato compreso nella retribuzione già percepita presso l’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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