Cassazione Penale, Sentenza n. 33942/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 25 novembre 2025, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di applicazione della pena emessa dal GUP di Bologna il 17 febbraio 2020 e irrevocabile dal 6 giugno 2020. La revisione era stata chiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., deducendo un contrasto di giudicati con la sentenza irrevocabile del Tribunale collegiale di Bologna del 28 marzo 2023, divenuta definitiva il 27 settembre 2023, che aveva assolto alcuni coimputati da reati in parte coincidenti. Il primo motivo denunciava violazione degli artt. 630, comma 1, lett. a), e 637, comma 3, c.p.p., illogicità e contraddittorietà della motivazione e mancato esame della doglianza sul capo D. Secondo la difesa, la pronuncia assolutoria avrebbe accertato fatti storici incompatibili con quelli presupposti dal patteggiamento, e non si sarebbe limitata a una diversa valutazione delle prove: in particolare, sarebbero state escluse o non provate le falsità contabili e le condotte distrattive contestate ai capi B e C; sul capo D, la distinta alterità giuridica del consorzio rispetto alla società sarebbe incompatibile con la ricostruzione posta a base del patteggiamento. Il ricorrente contestava inoltre il rilievo attribuito dalla Corte d'appello alla mancata considerazione del capo E, sostenendo che tale imputazione non gli era contestata. Il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 634 c.p.p.: la difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse svolto un esame di merito incompatibile con la delibazione sommaria propria della fase di ammissibilità e che l'esistenza di una sentenza irrevocabile recante fatti inconciliabili fosse sufficiente per ammettere la revisione. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che la revisione per contrasto di giudicati, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., richiede un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti nelle sentenze irrevocabili, non una divergenza nelle valutazioni probatorie o giuridiche né il solo diverso esito dei giudizi. Nel caso concreto l'assoluzione dei coimputati, pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., era fondata sull'insufficienza del quadro probatorio e su valutazioni delle prove; non aveva stabilito una ricostruzione storica inconciliabile con quella alla base del patteggiamento del ricorrente. La Corte ha rilevato inoltre che il ricorso non aveva adeguatamente dimostrato l'incompatibilità fattuale e l'idoneità degli elementi a provare che il condannato dovesse essere prosciolto. Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la declaratoria di inammissibilità non era stata pronunciata de plano, ma all'esito del contraddittorio tra le parti, e la valutazione svolta era coerente con i presupposti legali della revisione. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma ritenuta congrua in ragione della colpa emergente dall'atto impugnatorio.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p.
In tema di revisione, invero, è il caso di ribadire, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pcn., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni.
La causa di revisione per contrasto di giudicati ricorre soltanto quando i fatti storici stabiliti a fondamento delle sentenze irrevocabili siano oggettivamente incompatibili; non basta che i giudici abbiano valutato diversamente le prove o siano giunti a conclusioni giuridiche differenti.
art. 637, comma 3, c.p.p.
Il ricorso all'istituto della revisione è ammissibile solo ove si intenda emendare un errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso, che costituisce l'essenza stessa della giurisdizione.
La revisione non può essere utilizzata per sottoporre a un nuovo giudizio comparativo la tenuta logica delle decisioni irrevocabili o per censurare la valutazione del fatto compiuta dal giudice.
art. 634 c.p.p.
Il ricorso è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso che lamenta la declaratoria di inammissibilità intervenuta in via sommaria, laddove essa, tra l’altro, non è stata pronunciata de plano ma all’esito del contraddittorio instaurato tra le parti.
Nel caso deciso, la censura relativa alla delibazione sommaria non è fondata, poiché la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di revisione è stata pronunciata dopo il contraddittorio tra le parti.
art. 530, comma 2, c.p.p.
Ciò di là di singole affermazioni in termini di insussistenza riguardanti specifici aspetti, comunque frutto di valutazioni composite per come emerge dallo stesso ricorso ed ancor più nitidamente dalla precisa ricostruzione svolta nella sentenza impugnata, con la quale in definitiva le doglianze difensive non si sono adeguatamente confrontate.
L'assoluzione per insufficienza del quadro probatorio, anche quando la motivazione contiene rilievi su aspetti specifici del fatto, non dimostra di per sé che sia stato accertato un fatto storico incompatibile con quello posto a fondamento di un'altra decisione.
art. 616 c.p.p.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali; quando l'inammissibilità dipende da profili di colpa emergenti dall'impugnazione, comporta anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La revisione per contrasto di giudicati richiede una divergenza oggettiva tra i fatti storici stabiliti nelle sentenze irrevocabili poste a confronto; non è sufficiente il contrasto tra le valutazioni delle prove, la differenza nell'esito dei giudizi o la diversa qualificazione giuridica di una vicenda ricostruita in modo compatibile.
- L'assoluzione pronunciata per insufficienza del quadro probatorio non integra, da sola, un accertamento di fatto storico inconciliabile con quello posto a fondamento della condanna o dell'applicazione della pena in un diverso procedimento. Anche singole affermazioni di insussistenza devono essere lette nel contesto della motivazione complessiva e non trasformano una valutazione probatoria in un accertamento storico incompatibile.
- Quando la revisione è richiesta per contrasto di giudicati, gli elementi dedotti devono essere idonei a dimostrare che, alla luce dei fatti storici incompatibili, il condannato deve essere prosciolto; il mero rilievo di un contrasto tra decisioni o tra i loro esiti non è sufficiente.
- La revisione non costituisce uno strumento per confrontare la maggiore o minore tenuta logica di decisioni irrevocabili né per ripetere il controllo sulla valutazione delle prove già compiuta nei rispettivi giudizi.
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