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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04896/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di merito definito dal Tribunale di Salerno con sentenza poi impugnata in appello sia dall'Agenzia delle Entrate sia da alcune società immobiliari. La Corte d'appello di Salerno ha dichiarato inammissibili entrambe le impugnazioni ritenendo tardivo l'appello principale dell'Agenzia, perché la sentenza di primo grado risultava notificata il 27 aprile 2011 e l'atto di appello era stato notificato il 1 giugno 2011. L'Agenzia, con ricorso per cassazione, ha denunciato violazione degli artt. 170, 285, 326 e 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la notificazione della sentenza era stata eseguita alla parte personalmente e non al procuratore costituito presso il domicilio eletto; pertanto non era idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. Di conseguenza, avrebbe dovuto applicarsi il termine lungo di un anno e quarantacinque giorni, ancora pendente al momento della proposizione dell'appello. Il ricorso contestava quindi l'erronea declaratoria di inammissibilità per tardività del gravame.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che la notificazione della sentenza eseguita alla parte personalmente, anziché al procuratore costituito nel domicilio eletto, non fa decorrere il termine breve per proporre impugnazione. Poiché nel caso concreto la notifica della sentenza di primo grado era stata effettuata alla parte e non al difensore costituito, l'appello dell'Agenzia non poteva considerarsi tardivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 170 c.p.c.

    La notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, deve avvenire presso il procuratore costituito e nel domicilio eletto nel precedente grado.

  • art. 285 c.p.c.

    La notificazione della sentenza rilevante per l'impugnazione deve essere eseguita nel rispetto delle forme previste per la parte costituita, non alla parte personalmente.

  • art. 326 c.p.c.

    Il termine breve per impugnare decorre solo da una notificazione idonea della sentenza; la notifica alla parte personalmente non integra tale requisito.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel quadro della formazione del giudicato e della tempestività dei mezzi di impugnazione ordinari.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato, impedita finché l'impugnazione è tempestivamente proponibile.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione della sentenza alla parte personalmente ha funzione strumentale all'esecuzione forzata e non è diretta a far decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    La regola sulla decorrenza del termine breve è ritenuta compatibile con il principio di ragionevole durata del processo.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    La trattazione è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato come parametro dell'eventuale ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza di primo grado, per far decorrere il termine breve di impugnazione, deve essere eseguita al procuratore costituito della parte nel domicilio eletto; la notifica eseguita alla parte personalmente non è idonea a produrre tale effetto.
  • La notificazione della sentenza alla parte personalmente, quando sia funzionale all'esecuzione, ha finalità diverse da quella acceleratoria propria della notificazione al difensore ai fini dell'impugnazione.
  • Se la notificazione della sentenza non è idonea a far decorrere il termine breve, l'impugnazione va valutata alla luce del termine lungo applicabile ratione temporis; in tal caso non può essere dichiarata tardiva per il solo fatto che sia avvenuta oltre il termine breve.
  • L'errore del giudice d'appello sulla decorrenza del termine breve integra un error in procedendo censurabile in cassazione, ove dai documenti di causa emerga che la sentenza è stata notificata in forma non idonea a far decorrere il termine.
  • La disciplina della decorrenza del termine per impugnare è coerente con il principio di ragionevole durata del processo, poiché il passaggio in giudicato anticipato dipende dalla scelta processuale delle parti e non dal comportamento unilaterale di una sola di esse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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