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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19141/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che confermava la condanna per rapina impropria. Il ricorso denunciava: 1) violazione di norme processuali per la celebrazione dell'udienza di appello in assenza dell'imputata e del difensore, nonostante richiesta di rinvio per legittimo impedimento inviata via PEC due giorni prima; 2) vizio di motivazione e travisamento probatorio con richiesta di riqualificazione del fatto in tentata rapina o furto tentato e, in subordine, estinzione del reato per remissione di querela ai sensi dell'art. 624, terzo comma c.p.; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62, primo comma, n. 4 c.p.), da ritenersi prevalente sulla recidiva in ragione di principio costituzionale richiamato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il motivo principale (procedurale) è stato ritenuto manifestamente infondato e i motivi aggiunti sono stati considerati nuovi e quindi non consentiti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui, quando il giudizio d'appello si svolge con trattazione "cartolare" per mancata tempestiva domanda di trattazione orale, non è applicabile l'art. 420-ter c.p.p. sul legittimo impedimento e non è prevista la presenza personale dell'imputato o del difensore; la richiesta di rinvio presentata due giorni prima era quindi tardiva. Per tali ragioni la traduzione della detenuta non è stata disposta e la valutazione di merito in appello non è stata ritenuta censurabile in sede di legittimità nei termini proposti. Per l'inammissibilità il ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende secondo art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    art. 420-ter cod. proc. pen.

    Non applicabile quando il giudizio d'appello si svolge con trattazione cartolare per mancata tempestiva richiesta di trattazione orale; in tale caso non è prevista la comparizione personale dell'imputato o del difensore per legittimo impedimento.

  • art. 23, comma 8, DL 28/10/2020 n.137 (convertito)

    art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137

    Prevede la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di istanza di discussione orale; la Corte ha disposto la trattazione scritta e considerato tempestivi i depositi scritti delle parti.

  • art. 23-bis, comma 4, DL 137/2020 (convertito)

    art. 23-bis, comma 4, decreto-legge 28/10/2020, n. 137

    Stabilisce il termine perentorio (quindici giorni liberi prima dell'udienza) per richiedere la trattazione orale; la mancata richiesta nei termini legittima la trattazione cartolare e l'inammissibilità delle istanze tardive di rinvio per legittimo impedimento.

  • art. 585, comma 5 cod. proc. pen.

    art. 585, comma 5 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai motivi depositati a sostegno del ricorso; indica la forma e i termini per i motivi di impugnazione in Cassazione.

  • art. 624, terzo comma cod. pen.

    art. 624, terzo comma cod. pen.

    Prevede l'estinzione del reato di furto quando interviene remissione della querela; il ricorso ha sostenuto che il fatto poteva essere qualificato come furto tentato e che sarebbe spettata l'estinzione per remissione, argomento non ritenuto collegato al motivo originario e quindi inammissibile come nuovo.

  • art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.

    art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante per particolare tenuità del danno o del pericolo; la ricorrente chiedeva il suo riconoscimento, e la Corte ha osservato che l'attenuante può essere valutata ma non è stata efficacemente dimostrata e collegata ai motivi originari dell'impugnazione.

  • art. 69, quarto comma cod. pen. (richiamata con pronuncia Corte Cost. n.141/2023)

    art. 69, quarto comma cod. pen.; sentenza Corte Cost. n.141 del 2023

    La Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 69, quarto comma, nella parte che vietava la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4, sulla recidiva reiterata; la ricorrente invocava tale principio ma la Cassazione ha ritenuto che la questione non fosse stata adeguatamente proposta nei motivi originari e che, comunque, non fosse decisiva nel caso concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna per le spese del procedimento in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha altresì irrogato una sanzione equitativa (€3.000) alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Se il procedimento d'appello o di cassazione si svolge con trattazione cartolare (assenza di richiesta tempestiva di trattazione orale), non si applica la disciplina del legittimo impedimento che presuppone la comparizione personale dell'imputato o del difensore; le richieste tardive di rinvio sono normalmente respinte.
  • La richiesta di trattazione orale deve essere presentata nei termini perentori previsti (es. 15 giorni prima secondo le norme emergenti); l'invio via PEC pochi giorni prima può essere considerato tardivo e inefficace per ottenere il rinvio o la traduzione del detenuto.
  • In Cassazione non sono ammessi motivi nuovi che non si riferiscano ai punti già investiti dal ricorso originario: le nuove deduzioni che ampliano l'oggetto dell'impugnazione sono inammissibili.
  • La Suprema Corte valuta l'ammissibilità e la rilevanza dei motivi anche in termini di connessione con il gravame originario; motivi manifestamente infondati vengono dichiarati inammissibili.
  • Le circostanze attenuanti (es. art. 62, n.4) possono prevalere sulla recidiva in base alla giurisprudenza costituzionale, ma devono essere dedotte e provate nei termini e collegati ai motivi di impugnazione; l'errata qualificazione del fatto e la richiesta di riqualificazione richiedono che siano state oggetto dell'impugnazione originaria.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione equitativa alla cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella proposizione del gravame.

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