Cassazione Penale, Ordinanza n. 19536/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati condannati in appello per ricettazione. Il primo ricorrente ha proposto un unico motivo deducendo vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di ricettazione, sostenendo in sostanza l'insufficienza della prova e riproponendo censure di merito già avanzate in appello. Il secondo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che entrambi i motivi fossero non specifici e in larga parte reiterativi di doglianze già esaminate dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo ricorrente, la censura sulla ricettazione è stata ritenuta priva di specificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, c.p.p., perché meramente riproduttiva di doglianze di fatto già esaminate in appello e smentite da argomentazioni logiche e congrue della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il possesso delle chiavi dell'alloggio in cui erano stati trovati i beni rubati e l'assenza di una spiegazione attendibile sulla provenienza dei beni. Per il secondo ricorrente, la doglianza sulla particolare tenuità del fatto è stata giudicata reiterativa, poiché la Corte d'appello aveva già escluso la causa di non punibilità sulla base di un precedente per furto, idoneo a escludere l'occasionalità della condotta, e delle modalità dell'azione. I ricorrenti sono stati inoltre condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, c.p.p.
requisito di specificità richiesto, a pena di inammissibilità del ricorso
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è privo di specificità e si limita a riproporre censure di merito già dedotte e già valutate dal giudice di appello.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta non è occasionale, anche in presenza di doglianze già esaminate e disattese in appello; nel caso concreto la Corte territoriale ha valorizzato un precedente per furto e le modalità dell'azione.
art. 620 c.p.p.
Non richiamato espressamente nel testo; non determinabile con certezza.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico: è inammissibile la censura che si limiti a reiterare doglianze di fatto già proposte in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La denuncia di vizio di motivazione non può tradursi in una rivalutazione del merito quando la sentenza di appello abbia fornito una spiegazione logica e congrua degli elementi probatori, come il possesso dei mezzi di accesso ai luoghi e l'assenza di una plausibile giustificazione della disponibilità dei beni.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando emergano elementi che denotano non occasionalità della condotta, quali precedenti specifici e modalità dell'azione incompatibili con un episodio isolato.
- La reiterazione in cassazione di questioni già scrutinante dal giudice di merito, senza una critica argomentata dei passaggi decisivi della motivazione, espone il ricorso alla declaratoria di inammissibilità.
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