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Sentenza

Sentenza n. 661/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento di diniego definitivo Prot. N. 0368130/2023 del 27.11.2023 notificato in pari data, relativo all’installazione di un pannello pubblicitario luminoso a messaggio variabile in via Fura; - di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso ed in particolare della comunicazione di preavviso di diniego - prot. N. 0323789/2023 del 17.10.2023; - nonché del parere negativo del Settore Polizia Locale P.G. n. 352557 del 14.11.2023.

Giustizia amministrativa202400138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo dell'autorizzazione all'installazione di un pannello pubblicitario luminoso a messaggio variabile, connesso al preavviso di diniego e al parere negativo della Polizia Locale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente aveva presentato tramite SUAP un'istanza per installare sulla facciata del proprio capannone un impianto pubblicitario luminoso. Dopo una richiesta di integrazione documentale, il Comune aveva comunicato il preavviso di diniego, ritenendo violata la distanza minima di 25 metri dalle intersezioni prevista dall'art. 18, comma 3, del PGIP. Le osservazioni della società, corredate da rilievo fotografico e misurazioni, non erano state accolte e il Comune aveva adottato il diniego definitivo, indicando una distanza di circa 5 metri dall'intersezione tra via Dalmazia e la controstrada. La ricorrente deduceva: a) difetto di motivazione e motivazione apparente, per omessa indicazione nel diniego dei criteri utilizzati per misurare la distanza, con conseguente compromissione della possibilità di controdedurre; b) erroneità del metodo di misurazione seguito dal Comune, che avrebbe proiettato il punto di installazione sulla carreggiata principale, azzerando di fatto la distanza tra il pannello e la strada; c) violazione della disciplina sulle distanze, sostenendo che la controstrada non costituisse una vera intersezione e che, comunque, la distanza dovesse essere calcolata considerando l'effettivo arretramento dell'edificio; d) violazione dei principi di uguaglianza e imparzialità, in ragione della presenza a Brescia di altri impianti asseritamente collocati a distanze inferiori. Il Comune eccepiva preliminarmente la carenza di interesse, sostenendo che il diniego fosse plurimotivato e fondato anche sull'omessa produzione della relazione illuminotecnica, degli elaborati per la zona sismica e sulle valutazioni della Polizia Locale relative al pericolo per la circolazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Ha rilevato che dal provvedimento impugnato emergeva che la ragione sostanziale del diniego era il mancato rispetto della distanza dall'intersezione; il parere della Polizia Locale, richiamato dall'atto, aveva natura procedimentale e faceva sostanzialmente riferimento alla medesima questione. Quanto alla documentazione asseritamente mancante, il ricorso e gli atti prodotti dimostravano che l'integrazione documentale era stata effettuata il 4 ottobre 2023, sicché tale rilievo risultava erroneo. Nel merito, il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo al metodo di misurazione. Il criterio della ricorrente, consistente nel tracciare dal punto della facciata destinato a ospitare il pannello un semicerchio di raggio pari a 25 metri, è stato ritenuto preferibile perché considera la situazione reale dei luoghi e l'arretramento dell'edificio rispetto a via Dalmazia, determinato dall'interposizione della controstrada. Il metodo comunale, fondato sul trasporto del punto di installazione sulla strada principale e sulla successiva misurazione lineare sino all'intersezione, non teneva conto della distanza effettiva dell'edificio e della funzione della controstrada. Quest'ultima, essendo essenzialmente un parcheggio nel quale i veicoli rallentano dopo aver abbandonato la sede stradale principale, rendeva diverso il concreto interesse alla sicurezza della circolazione rispetto a quello riferibile alla strada destinata alla circolazione ordinaria. Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità delle questioni e della situazione di fatto.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 3, PGIP

    La disposizione è stata interpretata nel senso che il rispetto della distanza minima dall'intersezione deve essere verificato mediante un criterio di misurazione aderente alla situazione reale dei luoghi, considerando l'effettivo arretramento dell'impianto e l'interposizione della controstrada.

  • art. 23 Codice della Strada

    La norma è richiamata con riguardo alle valutazioni della Polizia Locale sul pericolo per la circolazione derivante dall'installazione dell'impianto pubblicitario in prossimità dell'intersezione.

  • art. 52 Codice della Strada

    La ricorrente ha invocato la ratio della disciplina, individuata nell'esigenza di evitare distrazioni agli utenti della strada; il giudice ha valorizzato, in concreto, le caratteristiche della controstrada e il rallentamento dei veicoli che vi accedono.

  • art. 73 c.p.a.

    La disposizione è richiamata per il deposito della memoria e dei documenti del Comune resistente.

Massime di principio

  • Nel verificare il rispetto di una distanza minima tra un impianto pubblicitario e un'intersezione, l'amministrazione deve adottare un criterio di misurazione coerente con la situazione reale dei luoghi, senza traslare artificialmente il punto di installazione sulla carreggiata principale quando tale operazione altera la distanza effettiva dell'impianto dall'intersezione.
  • Quando l'edificio sul quale deve essere collocato un impianto pubblicitario è arretrato rispetto alla strada principale per effetto dell'interposizione di una controstrada o di un'area destinata a parcheggio, tale arretramento deve essere considerato nel calcolo della distanza dall'intersezione, se contribuisce concretamente ad allontanare l'impianto dal punto di confluenza viaria.
  • Nel valutare la compatibilità di un impianto pubblicitario con le esigenze di sicurezza della circolazione, l'amministrazione deve considerare le caratteristiche funzionali dell'area interessata: una controstrada utilizzata essenzialmente come parcheggio, nella quale i veicoli rallentano dopo aver lasciato la strada principale, può presentare un diverso grado di interferenza con la sicurezza rispetto alla carreggiata destinata alla circolazione ordinaria.
  • L'impugnazione di un diniego non è carente di interesse quando il ricorso contesta la ragione sostanziale effettivamente posta a fondamento dell'atto; la presenza di ulteriori rilievi documentali non determina l'inammissibilità se tali rilievi risultano superati dalla documentazione prodotta o non costituiscono autonome ragioni decisive del diniego.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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