Cassazione Civile, Ordinanza n. 04636/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di due iscrizioni a ruolo portate da cartelle di pagamento relative a sanzioni IVA per gli anni 2012 e 2013 e a tributo IVA per l'anno 2011, notificatele quale coobbligata solidale di un'associazione ciclistica non riconosciuta. La CTP, preso atto dello sgravio disposto sull'una delle cartelle, aveva accolto solo in parte il ricorso, annullando la cartella relativa al 2011 limitatamente alle sanzioni collegate alla decadenza da rateizzazione. In appello la CTR aveva invece accolto integralmente la domanda della contribuente, ritenendo che l'adesione al processo verbale di constatazione da parte del legale rappresentante dell'associazione avesse effetto novativo del rapporto con l'Amministrazione finanziaria, con conseguente estinzione del precedente rapporto obbligatorio e novazione soggettiva tale da rendere la ricorrente estranea ai fatti originari. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5-bis del d.lgs. 218/1997 e dell'art. 38 c.c., sostenendo che l'accertamento con adesione non è una transazione novativa e non esclude la responsabilità personale e solidale del soggetto che aveva agito in nome e per conto dell'associazione nel periodo in cui erano sorti i debiti tributari.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha escluso che l'accertamento con adesione al PVC ex art. 5-bis d.lgs. 218/1997 abbia natura di transazione novativa o produca effetti di novazione soggettiva sui coobbligati. Ha affermato che tale istituto è un accordo di diritto pubblico disciplinato da norme speciali inderogabili, non assimilabile alla transazione civilistica, e che la definizione del rapporto tributario non elimina la responsabilità ex art. 38 c.c. di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione al momento in cui il debito è sorto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per il riesame della posizione della resistente alla luce del principio di diritto affermato e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 5-bis d.lgs. 218/1997
"definizione con adesione al PVC"
L'accertamento con adesione è un istituto di diritto pubblico disciplinato da una normativa speciale; una volta perfezionato, definisce il rapporto tributario ed è intoccabile nei limiti di legge, ma non ha natura di transazione civilistica né effetto novativo sui soggetti obbligati.
art. 2, comma 3, d.lgs. 218/1997
"l'accertamento così definito diventa intoccabile"
Una volta concluso l'accertamento con adesione, l'atto definito non può essere impugnato dal contribuente né integrato o modificato dall'Ufficio, salvo le eccezioni previste dalla legge.
art. 38 c.c.
"responsabilità personale e solidale"
La responsabilità di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta dipende dall'attività concretamente svolta nell'interesse dell'ente e si estende alle obbligazioni insorte nel periodo di investitura; non è esclusa dalla mera definizione del rapporto tributario con il successivo rappresentante.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge per erronea qualificazione giuridica dell'adesione al PVC e della responsabilità del rappresentante dell'associazione.
Massime di principio
- L'accertamento con adesione al PVC ex d.lgs. 218/1997 è un accordo di diritto pubblico, non una transazione civilistica: la sua disciplina speciale esclude che possa essere qualificato come atto novativo del rapporto tributario in senso civilistico.
- La definizione con adesione non produce novazione soggettiva dei debiti tributari e non libera il soggetto che, al momento dell'insorgenza dell'obbligazione fiscale, abbia agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta.
- Ai fini della responsabilità ex art. 38 c.c. verso i terzi e verso il Fisco, rileva l'attività concretamente svolta in nome dell'ente e il periodo in cui il debito è sorto; la mera carica formale non basta, ma, nei debiti tributari, occorre considerare anche gli obblighi fiscali connessi alla gestione e alla dichiarazione.
- In presenza di avvicendamento nella rappresentanza di un'associazione non riconosciuta, la responsabilità solidale per i debiti tributari resta circoscritta alle obbligazioni insorte nel periodo di effettiva investitura, fermo restando che il successivo rappresentante può essere a sua volta responsabile per gli adempimenti fiscali di competenza.
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