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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 149 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Processo - Atti impugnabili - Cartella di pagamento - Impugnabilità per vizi propri

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affermato che la cartella di pagamento è autonomamente impugnabile soltanto per vizi propri. Non può invece essere utilizzata per rimettere in discussione questioni relative all'atto di accertamento presupposto, quando quest'ultimo sia divenuto definitivo o non sia stato tempestivamente impugnato. La contestazione è stata quindi respinta nella parte in cui riguardava il merito o la validità dell'accertamento originario.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento deducendo contestazioni riferibili al rapporto tributario e ai presupposti dell'atto di accertamento da cui era sorto il debito, anziché limitarsi a denunciare vizi propri della cartella, come irregolarità formali, errori di notificazione o difetti relativi alla riscossione.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'impugnazione degli atti tributari e della cartella di pagamento

    La cartella di pagamento resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito.

    La cartella costituisce un atto della riscossione distinto dall'accertamento: il giudizio contro di essa non consente di recuperare contestazioni che avrebbero dovuto essere proposte contro l'atto impositivo presupposto.

Massime di principio

  • Quando si impugna una cartella di pagamento, occorre distinguere tra vizi propri della cartella e contestazioni dell'accertamento originario.
  • Sono normalmente deducibili contro la cartella errori di calcolo, carenze formali, difetti di motivazione o notificazione e irregolarità della procedura di riscossione.
  • Non è invece possibile contestare per la prima volta tramite la cartella l'esistenza, l'ammontare o i presupposti sostanziali del tributo già stabiliti nell'atto di accertamento.
  • Se l'atto presupposto non è stato notificato, oppure la sua notificazione è nulla o inesistente, la questione può incidere sulla validità della riscossione e deve essere valutata secondo le regole applicabili al caso concreto.
  • La tempestiva impugnazione dell'atto impositivo è essenziale: una volta divenuto definitivo, il suo contenuto non può generalmente essere riesaminato attraverso l'impugnazione della successiva cartella.

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