Sentenza del 28/02/2017 n. 149 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Atti impugnabili - Cartella di pagamento - Impugnabilità per vizi propri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affermato che la cartella di pagamento è autonomamente impugnabile soltanto per vizi propri. Non può invece essere utilizzata per rimettere in discussione questioni relative all'atto di accertamento presupposto, quando quest'ultimo sia divenuto definitivo o non sia stato tempestivamente impugnato. La contestazione è stata quindi respinta nella parte in cui riguardava il merito o la validità dell'accertamento originario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento deducendo contestazioni riferibili al rapporto tributario e ai presupposti dell'atto di accertamento da cui era sorto il debito, anziché limitarsi a denunciare vizi propri della cartella, come irregolarità formali, errori di notificazione o difetti relativi alla riscossione.
Norme richiamate
Disciplina dell'impugnazione degli atti tributari e della cartella di pagamento
La cartella di pagamento resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito.
La cartella costituisce un atto della riscossione distinto dall'accertamento: il giudizio contro di essa non consente di recuperare contestazioni che avrebbero dovuto essere proposte contro l'atto impositivo presupposto.
Massime di principio
- Quando si impugna una cartella di pagamento, occorre distinguere tra vizi propri della cartella e contestazioni dell'accertamento originario.
- Sono normalmente deducibili contro la cartella errori di calcolo, carenze formali, difetti di motivazione o notificazione e irregolarità della procedura di riscossione.
- Non è invece possibile contestare per la prima volta tramite la cartella l'esistenza, l'ammontare o i presupposti sostanziali del tributo già stabiliti nell'atto di accertamento.
- Se l'atto presupposto non è stato notificato, oppure la sua notificazione è nulla o inesistente, la questione può incidere sulla validità della riscossione e deve essere valutata secondo le regole applicabili al caso concreto.
- La tempestiva impugnazione dell'atto impositivo è essenziale: una volta divenuto definitivo, il suo contenuto non può generalmente essere riesaminato attraverso l'impugnazione della successiva cartella.
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