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Sentenza

Sentenza n. 7256/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1199/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 31.01.2024;

Giustizia amministrativa202503481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., lamentando l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 1199/2024. La sentenza del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per quattro anni scolastici, condannando il Ministero alla relativa attivazione e al pagamento delle spese del giudizio ordinario. Il ricorso di ottemperanza riguardava esclusivamente la mancata attivazione della carta, con esclusione delle spese liquidate dal giudice ordinario. Nel corso del giudizio il Ministero ha accreditato la somma spettante in esecuzione della sentenza, sicché la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta dall'Amministrazione nel corso del giudizio mediante l'accredito della somma spettante in forza della sentenza ottemperanda. Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione parziale nella misura della metà, in considerazione della pronta esecuzione della sentenza da parte del Ministero dopo la proposizione del ricorso. Per la restante metà ha applicato il criterio della soccombenza, condannando il Ministero alla rifusione di € 400,00, oltre accessori di legge se dovuti, comprese le spese accessorie documentate funzionali all'instaurazione del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, il cui riconoscimento costituiva oggetto della sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa riconosciuta dal giudicato nel corso del processo, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non impedisce la regolazione delle spese del giudizio di ottemperanza secondo il criterio della soccombenza virtuale, eventualmente temperato dalla compensazione parziale in ragione della tempestività dell'adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
  • Le spese accessorie funzionali all'instaurazione del giudizio di ottemperanza possono essere comprese nella condanna alle spese, purché debitamente documentate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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