Sentenza n. 4691/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza n. 08/23 del 08/02/2023 emessa dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Marano di Napoli, notificata a Chianese Michele ed a Chianese Maria Teresa in data 16/02/2023 avente ad oggetto l’ordine di demolizione delle opere che si assumono abusive realizzate dagli stessi ricorrenti in Marano di Napoli alla via San Rocco n. 414; nonché di ogni altro atto ad essi preordinato, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di tre manufatti edilizi abusivi realizzati in assenza di permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, relativa a tre manufatti realizzati su un’area di corte in zona agricola E3, contestandone la legittimità per: mancata comunicazione di avvio del procedimento; difetto di istruttoria e motivazione, per il recepimento degli accertamenti della Polizia Municipale; omessa valutazione della possibile sanabilità delle opere; mancata indicazione di uno specifico interesse pubblico, delle ragioni ambientali e dei riferimenti normativi posti a fondamento della demolizione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’ordinanza di demolizione di opere abusive ha natura vincolata e la partecipazione del privato non avrebbe potuto incidere sull’esito. Ha escluso il difetto di istruttoria e motivazione, rilevando che l’ordinanza descriveva analiticamente le opere e indicava la loro realizzazione in assenza di titolo, anche mediante il richiamo agli accertamenti della Polizia Municipale; per un atto vincolato è sufficiente l’accertamento dell’abusività. Ha respinto anche la censura sulla mancata verifica della sanabilità, poiché il procedimento di accertamento di conformità non è attivabile d’ufficio e presuppone un’istanza dell’interessato; il Comune non è tenuto a verificarne autonomamente la praticabilità prima di ordinare la demolizione. Ha infine escluso la necessità di una motivazione specifica sull’interesse pubblico, ulteriore rispetto al ripristino della legalità edilizia, anche in caso di lunga distanza temporale dalla realizzazione dell’abuso. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Impone la repressione degli interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire mediante ordinanza di demolizione, quale esercizio vincolato del potere sanzionatorio.
art. 36 d.P.R. 380/2001
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata (…) il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
L’accertamento di conformità è attivato su istanza del responsabile dell’abuso o dell’attuale proprietario; non sussiste un obbligo del Comune di verificarne d’ufficio la praticabilità prima dell’ordinanza di demolizione.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Concorre a fondare il dovere dell’autorità comunale di reprimere gli abusi edilizi senza preventiva valutazione officiosa della loro eventuale regolarizzabilità.
artt. 31 ss. d.P.R. 380/2001
La disciplina repressiva degli abusi edilizi impone l’adozione delle misure ripristinatorie al ricorrere dei presupposti dell’abuso.
art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004
È richiamato quale disposizione che rimette all’iniziativa dell’interessato l’attivazione del procedimento di accertamento della conformità paesaggistica.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Disciplina la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, essendo espressione di un potere vincolato, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento quando la partecipazione del privato non potrebbe incidere sull’accertamento dell’abuso e sulla conseguente misura ripristinatoria.
- L’ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando descrive le opere abusive e indica la loro realizzazione in assenza del necessario titolo edilizio; l’amministrazione può fondare l’accertamento anche mediante il richiamo agli esiti del sopralluogo della Polizia Municipale.
- Prima di adottare l’ordinanza di demolizione, il Comune non è tenuto a verificare d’ufficio la sanabilità dell’abuso ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, poiché il procedimento di accertamento di conformità si attiva esclusivamente su istanza del soggetto interessato e legittimato.
- Per la demolizione di un immobile abusivo e mai assistito da titolo edilizio non è necessaria una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata; tale principio vale anche se la demolizione è disposta a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso o nei confronti dell’attuale proprietario non responsabile della realizzazione.
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