Cassazione Civile, Ordinanza n. 00163/2026 del 03/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di restituzione di una caparra versata in occasione della cessione di contratti preliminari relativi ad aree immobiliari destinate a un insediamento abitativo. La società creditrice, quale cessionaria dell'originaria posizione attiva, aveva ingiunto il pagamento anche alla ricorrente, indicata come garante dell'obbligazione restitutoria. Dopo un primo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ordinario aveva declinato la competenza in favore degli arbitri, a seguito dell'eccezione della stessa opponente; nel successivo giudizio arbitrale la garante aveva eccepito l'incompetenza degli arbitri per estraneità della cessionaria alla clausola compromissoria contenuta nel contratto originario. Il lodo aveva però condannato la garante in solido con gli altri condebitori. Nell'impugnazione del lodo, poi rigettata dalla Corte d'appello, la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 819 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la cessionaria non fosse parte della clausola arbitrale; 2) violazione degli artt. 809, 810, 816-quater e 829 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la clausola compromissoria avesse natura plurisoggettiva e che, nel giudizio arbitrale, la presenza dei debitori principali e del fideiussore fosse necessaria; 3) violazione dell'art. 829 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, lamentando l'assenza o contraddittorietà della motivazione del lodo quanto alla cessazione della garanzia e all'applicazione dell'art. 1957 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, osservando che il cessionario del credito non subentra nella distinta clausola compromissoria, ma che la questione della competenza arbitrale, una volta decisa dal giudice ordinario, doveva essere impugnata con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c.; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il giudizio arbitrale instaurato dopo la declinatoria di competenza costituisce prosecuzione del giudizio di primo grado e non giudizio di impugnazione, con conseguente litisconsorzio solo facoltativo anche tra debitore principale e fideiussore; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per mancato rispetto dell'art. 366, n. 6, c.p.c. e perché diretto a una rivalutazione del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ove dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 819 c.p.c.
È richiamato nel motivo del ricorso; la Corte osserva però che la questione sulla competenza arbitrale, in presenza di una decisione del giudice ordinario, non si veicola con il solo ricorso per cassazione ma attraverso il regolamento di competenza previsto dall'art. 819-ter c.p.c.
art. 819-ter c.p.c.
La sentenza che afferma o nega la competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo secondo i casi; in mancanza, resta ferma la competenza arbitrale.
artt. 42 e 43 c.p.c.
Sono richiamati per indicare il regolamento di competenza necessario o facoltativo a seconda che sia stata decisa la sola competenza o anche il merito.
art. 809 c.p.c.
È richiamato nel secondo motivo; la Corte esclude che la natura del rapporto faccia nascere, nel giudizio arbitrale dopo translatio iudicii, un litisconsorzio necessario.
art. 810 c.p.c.
È richiamato nel secondo motivo, senza autonoma statuizione, nell'ambito della doglianza sulla clausola compromissoria e sulla costituzione del collegio arbitrale.
art. 816-quater c.p.c.
È richiamato nel secondo motivo; la Corte non ravvisa la dedotta improcedibilità del procedimento arbitrale.
art. 829 c.p.c.
È richiamato per censurare la nullità del lodo e la motivazione; la Corte ritiene il terzo motivo inammissibile perché non autosufficiente e perché volto a una rivalutazione del merito.
art. 111 Cost.
È invocato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte non ne ravvisa violazione.
art. 1944, comma 1, c.c.
È richiamato per affermare che il creditore può agire separatamente nei confronti del debitore principale e del fideiussore.
art. 1957 c.c.
È richiamato nel terzo motivo in tema di decadenza della garanzia; la censura è giudicata inammissibile per difetto di autosufficienza e perché sollecita una rivalutazione del merito.
art. 366, n. 6, c.p.c.
La Corte applica il principio di autosufficienza, dichiarando inammissibile la censura che non riproduce lo specifico passaggio motivazionale del lodo contestato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato nel dispositivo per la dichiarazione dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il cessionario di un credito derivante da un contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra automaticamente nel distinto negozio compromissorio; tuttavia il debitore ceduto può opporre al cessionario la clausola arbitrale come eccezione derivante dal rapporto originario.
- La decisione del giudice ordinario che affermi o neghi la competenza in base a una convenzione di arbitrato deve essere contestata con il regolamento di competenza nei casi previsti; in difetto, la competenza arbitrale resta ferma.
- Quando il giudizio passa al collegio arbitrale per effetto di translatio iudicii dopo la declinatoria di competenza del giudice ordinario, il procedimento arbitrale prosegue il primo grado e non è un giudizio di impugnazione; pertanto il litisconsorzio tra debitore principale e fideiussore resta facoltativo.
- In sede di impugnazione del lodo è inammissibile la censura che non indichi e non riproduca il preciso passaggio motivazionale contestato, nonché quella che, sotto le spoglie del vizio di motivazione o di nullità, miri in realtà a una rivalutazione del merito.
- Nel rapporto di fideiussione, salvo specifiche previsioni processuali o sostanziali, il creditore può agire separatamente contro debitore principale e garante; la necessità del litisconsorzio non si presume solo per la presenza di una garanzia personale.
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