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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01093/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 10/2/2025 che, accogliendo in parte l'appello, aveva dichiarato estinti per prescrizione numerosi capi (art. 640 c.2 n.1 c.p.) e aveva rideterminato la pena a due anni per il residuo reato di cui all'art. 8 d.lgs. n.74/2000 (capo 65). I motivi di ricorso denunciavano: carenza/insufficienza di motivazione sulla responsabilità per il reato residuo (art. 8 d.lgs. 74/2000), eccessività della pena, contraddittorietà nella negazione delle circostanze attenuanti generiche, e mancanza di motivazione riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena (beneficio richiesto in sede di conclusioni d'appello).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il quarto motivo relativo alla mancata e non motivata decisione sulla sospensione condizionale della pena e, nell'istruttoria sulla prescrizione, ha rilevato che anche il residuo reato di cui al capo 65 era ormai estinto per prescrizione (termine massimo decorso il 13/01/2025, conteggiando 64 giorni di sospensione per l'emergenza Covid), cioè anteriormente alla sentenza impugnata del 10/02/2025. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e il reato residuo è stato dichiarato estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen., comma 2, n. 1

    art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.

    Riferito ai capi di imputazione per truffa: alcuni capi sono stati dichiarati estinti per prescrizione dalla Corte d'appello; la sentenza di legittimità ha confermato che tali questioni vanno valutate con motivazione specifica sul punto.

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che punisce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; il capo 65 era riferito a fatture emesse il 10/11/2014. La Cassazione ha rilevato che tale reato è estinto per prescrizione alla data del 13/01/2025.

  • Sentenza Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno)

    Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01

    Principio secondo cui il giudice di appello ha un 'dovere' di esercitare il potere di riconoscere benefici di legge quando ne ricorrono gli elementi; la mancata decisione o la mancanza di motivazione costituiscono vizio rilevante ai fini dell'annullamento.

  • Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023

    Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, T., Rv. 285413 - 01

    Giurisprudenza di supporto al principio che la mancata motivazione sulla concessione/negazione di benefici costituisce motivo di annullamento.

  • Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019 (Calcinoni)

    Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 - 02

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale che conferma l'obbligo motivazionale del giudice di merito circa i benefici di legge e le ragioni del loro diniego.

  • Sospensione termini per emergenza Covid

    64 giorni di sospensione conteggiati ai fini della prescrizione

    La sospensione dei termini per l'emergenza Covid è stata computata nel calcolo della prescrizione: tenuto conto di tale sospensione, il termine di prescrizione del reato residuo è decorso il 13/01/2025.

Massime di principio

  • Se il difensore richiede in appello l'applicazione di un beneficio (es. sospensione condizionale) il giudice di appello ha il dovere di decidere espressamente e motivare il diniego; la mancata decisione o la mancanza di motivazione è motivo di annullamento in Cassazione.
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto di tutte le sospensioni legalmente previste (es. sospensione termini per emergenza Covid); se il termine di prescrizione è decorso prima della pronuncia impugnata, la Corte di Cassazione può dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza senza rinvio.
  • Quando la Corte d'appello conferma la responsabilità su un residuo reato, deve fornire motivazioni specifiche e rispondere alle censure difensive rilevanti (fatti, natura dei beni, cronologie fatture, ecc.), altrimenti la motivazione può risultare apparente e censurabile in cassazione.
  • La rideterminazione della pena in appello impone al giudice una valutazione motivata sulle circostanze attenuanti/agggravanti e sui benefici penitenziari: decisioni meramente richiamative della motivazione di primo grado possono essere ritenute insufficienti.
  • In casi simili, è opportuno che la difesa chieda espressamente in appello tutti i benefici applicabili e documenti elementi utili (assenza di precedenti, comportamento, rischio di recidiva) per costringere il giudice a pronunciarsi e ad argomentare la decisione.

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