Sentenza n. 627/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla documentazione relativa ai criteri e ai prospetti di calcolo degli accessori liquidati in esecuzione di una sentenza
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego espresso dall’ASP sull’istanza di accesso presentata tramite il proprio difensore, volta a ottenere i documenti relativi alla quantificazione della rivalutazione monetaria e degli altri accessori riconosciuti con una determina di liquidazione adottata in esecuzione di una sentenza civile. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e degli artt. 24 e 113 Cost., sostenendo che la richiesta non fosse preordinata a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa e riguardasse documenti già formati e presenti negli uffici, in particolare un prospetto contabile. Ha inoltre richiamato una precedente istanza analoga, alla quale l’ASP aveva dato seguito trasmettendo prospetti contabili. L’ASP ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, deducendo che i documenti richiesti non esistevano per la posizione del ricorrente, poiché il calcolo era stato effettuato mediante il software aziendale senza ulteriore istruttoria o formazione di documenti; che l’istanza era stata presentata in forma collettiva e massiva dal difensore per 61 dipendenti, senza documentazione del potere rappresentativo; che l’istanza non era motivata e che mirava a ottenere dati già conoscibili e, comunque, avrebbe imposto all’amministrazione un’attività di elaborazione. Il ricorrente ha prospettato per la prima volta nel ricorso un interesse difensivo personalizzato, mai indicato nell’istanza amministrativa.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha respinto la richiesta dell’ASP di riunione con altri giudizi, rilevando l’assenza di identità delle parti e l’insufficienza della mera connessione procedimentale. Nel merito, ha ritenuto irrilevanti, ai fini della decisione, i profili concernenti la presentazione dell’istanza tramite difensore e la mancata prova del potere rappresentativo, poiché il ricorso era comunque infondato per la natura collettiva e massiva dell’istanza e per la sua carenza di motivazione. L’istanza si limitava a richiedere di conoscere le modalità di quantificazione degli accessori, senza indicare un interesse difensivo concreto, personale e attuale né il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e una situazione giuridica finale. Tale interesse non poteva essere introdotto per la prima volta in sede giudiziale. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 4/2021, il Collegio ha affermato che l’accesso difensivo richiede una motivazione puntuale e specifica già nell’istanza, idonea a consentire all’amministrazione di verificare il necessario collegamento tra documentazione richiesta e situazione sostanziale da tutelare; non è sufficiente un generico richiamo a esigenze probatorie o difensive. Ha inoltre ritenuto che la richiesta, formulata unitariamente per 61 soggetti e riferita a numerose determine e documenti, avesse carattere massivo e non riguardasse documenti specifici e adeguatamente individuati. In applicazione dei principi richiamati dall’Adunanza plenaria n. 10/2020, l’amministrazione può respingere richieste manifestamente onerose o sproporzionate, idonee a interferire con il buon andamento, nonché richieste massive che impongano una consistente attività di ricerca o elaborazione. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina generale dell’accesso documentale presuppone una richiesta riferita a documenti esistenti e sufficientemente individuati; non impone all’amministrazione di creare nuovi documenti o svolgere attività di elaborazione non già compiute.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Il legislatore ha ulteriormente circoscritto l’oggetto della situazione legittimante l’accesso difensivo rispetto all’accesso “ordinario”, esigendo che la stessa, oltre a corrispondere al contenuto dell’astratto paradigma legale, sia anche collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
L’accesso difensivo richiede un nesso diretto e inequivoco di strumentalità tra il documento richiesto e la situazione giuridica finale da tutelare.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
La motivazione deve essere formulata già nell’istanza amministrativa in modo puntuale e specifico, così da consentire all’amministrazione di verificare l’interesse e il nesso di strumentalità; la motivazione non può essere integrata per la prima volta in giudizio.
art. 70 c.p.a.
La riunione di giudizi connessi non è stata disposta in assenza di identità delle parti; la mera connessione procedimentale non è stata ritenuta sufficiente.
art. 3, comma 2, D.M. 352/1998
Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. È escluso l’anatocismo.
La disposizione è stata richiamata dall’ASP quale criterio normativo di quantificazione degli accessori, ma il TAR non ha deciso nel merito la correttezza del calcolo.
art. 24 Cost.
È stato richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa ostensiva, ma il ricorso è stato respinto per carenza di motivazione dell’istanza e per il suo carattere massivo.
art. 113 Cost.
È stato richiamato dal ricorrente, senza che il TAR ne ricavasse una diversa disciplina applicabile alla fattispecie.
art. 26 c.p.a.
Il giudizio sulle spese si è concluso con la compensazione integrale, ritenuta giustificata dalle peculiarità della vicenda.
Massime di principio
- Nell’accesso difensivo, l’interessato deve indicare già nell’istanza amministrativa, in modo puntuale e specifico, la situazione giuridica finale da tutelare e il nesso di strumentalità necessaria tra tale situazione e i documenti richiesti; un generico riferimento a esigenze conoscitive, probatorie o difensive non è sufficiente.
- La motivazione dell’istanza di accesso non può essere sostituita o integrata per la prima volta nel ricorso giurisdizionale: il giudice deve valutare la legittimità della pretesa ostensiva sulla base dell’interesse e del collegamento documentale rappresentati all’amministrazione.
- L’accesso documentale riguarda documenti amministrativi esistenti e individuati o individuabili e non impone all’amministrazione di elaborare dati, effettuare nuovi calcoli o formare documenti non esistenti per soddisfare la richiesta.
- Una richiesta unica presentata per conto di una pluralità elevata di soggetti, riferita a numerosi procedimenti, determine o documenti e riconducibile a un centro unitario di interessi, può essere qualificata come massiva e respinta quando comporti un carico irragionevole o sproporzionato di lavoro, incompatibile con il buon andamento dell’amministrazione.
- La mera connessione procedimentale tra più controversie non giustifica la riunione dei giudizi in assenza di identità delle parti, quando non ricorrano ulteriori ragioni processuali concrete di connessione.
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