Cassazione Penale, Sentenza n. 34640/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 27/10/2023; unico motivo: violazione degli artt. 163, 164, 173 c.p. e dell'art. 445, comma 2, c.p.p. per mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello non ha valutato adeguatamente i presupposti per la sospensione condizionale, nonostante la difesa avesse prodotto il certificato del casellario giudiziale e allegato circostanze favorevoli (es. tentativo di risarcimento), limitandosi a rilevare genericamente che il Vaccarella "non è soggetto incensurato" senza specificare precedenti, pena precedente e compatibilità con l'istituto previsto dall'art. 173 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato solo relativamente alla mancata motivazione sulla sospensione condizionale della pena; ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Rimangono inalterate le altre statuizioni della Corte d'appello (dichiarazione di estinzione per prescrizione per alcune condotte e conferma della condanna per le restanti condotte, con rideterminazione della pena). La Corte di Cassazione ha censurato la motivazione della Corte d'appello come sostanzialmente omessa e ha imposto che, nel nuovo giudizio, vengano valutati esplicitamente i precedenti del ricorrente, la loro natura e compatibilità con la sospensione condizionale, nonché eventuali risarcimenti o altre circostanze rilevanti.
Norme richiamate
art. 163 c.p.
Norma richiamata tra le disposizioni oggetto di doglianza; la decisione segnala che la Corte d'appello non ha motivato correttamente rispetto ai presupposti normativi per la sospensione condizionale collegati allo status personale del condannato
art. 164 c.p.
Richiamato nel motivo di ricorso; la pronuncia indica che l'apprezzamento dei requisiti soggettivi ai fini della sospensione condizionale deve essere adeguatamente motivato
art. 173 c.p.
Riferimento diretto al regime della sospensione condizionale della pena: la Cassazione ordina alla Corte d'appello di verificare e motivare la compatibilità della situazione personale e dei precedenti del condannato con l'applicazione dell'art. 173
art. 445, comma 2, c.p.p.
Richiamato nel ricorso (riguarda le statuizioni sulla sospensione della pena nella sentenza di appello); la Corte ha ritenuto che il mancato esame motivato dei presupposti costituisce violazione delle norme di diritto processuale e sostanziale richiamate
Giurisprudenza citata (Sez.1, n.35315 del 25/03/2022, Terranova, Rv. 283475-01)
Richiamata per ricordare la funzione della sospensione condizionale come strumento di individualizzazione della pena e reintegrazione sociale; la Corte indica che tale finalità richiede motivazione specifica circa la compatibilità dei precedenti e delle condizioni personali
Massime di principio
- La Corte d'appello deve motivare compiutamente quando nega la sospensione condizionale della pena: una formula generica (es. "non è soggetto incensurato") è insufficiente senza indicare natura e consistenza dei precedenti e la loro incidenza sul requisito di legge
- La difesa dovrebbe depositare e richiamare esplicitamente il certificato del casellario giudiziale e ogni elemento (pagamenti, riparazioni, condotte positive) che possa influire sulla valutazione della sospensione; il giudice d'appello è tenuto a valutare e motivare questi elementi
- La sospensione condizionale della pena va interpretata con riferimento alla sua funzione di individualizzazione e di reinserimento sociale; la verifica della sua applicabilità richiede bilanciamento tra precedenti del condannato, gravità del fatto e segni di ravvedimento
- In caso di motivazione apparente o omessa circa la sospensione condizionale, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a tale punto e rinviare ad altra sezione per un nuovo esame motivato
- Per chi intende proporre ricorso o impugnazione in casi simili, è cruciale indicare e documentare con chiarezza le circostanze personali rilevanti e chiedere al giudice di esprimersi specificamente su ciascun requisito previsto dalla norma
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