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Sentenza

Sentenza n. 3558/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6596/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 26.09.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 10694/2024,munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 02.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 07.01.2026

Giustizia amministrativa202600799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui previsto per la carta elettronica del docente, per complessivi 1.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 2 ottobre 2025 e il relativo passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 7 gennaio 2026. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo l'ordine di esecuzione, il pagamento del dovuto, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'amministrazione ed era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha dimostrato l'adempimento, il giudice ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Qualora non sia più possibile fruire temporalmente del beneficio mediante la carta elettronica, l'amministrazione dovrà erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, non potendo avvantaggiarsi della propria inerzia. È stato nominato sin d'ora un dirigente della Direzione generale competente quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, con il compito di adottare gli atti contabili e di spesa necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento degli stanziamenti o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risulta rispettata la disciplina processuale relativa alla trattazione del giudizio di ottemperanza in camera di consiglio.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio economico annuale della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Se il termine temporale fissato dal giudice per la fruizione di un beneficio economico in forma specifica è inutilmente decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo; l'amministrazione non può trarre vantaggio dal proprio inadempimento.
  • Nell'esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti della pubblica amministrazione, il commissario ad acta può adottare tutti gli atti contabili e di spesa necessari, compreso lo stanziamento, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento; l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'adempimento.
  • La concessione dell'astreinte nel giudizio di ottemperanza non è automatica, ma richiede una valutazione di equità e adeguatezza riferita alle circostanze concrete.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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