Corte di giustizia, Sentenza C-648/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 marzo 2021. — PI. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Westminster Magistrates’ Court. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Mandato d’arresto europeo emesso dal pubblico ministero di uno Stato membro ai fini dell’esercizio di un’azione penale sulla base di una misura privativa della libertà emessa dalla stessa autorità – Mancanza di controllo giurisdizionale prima della consegna della persona ricercata – Conseguenze – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-648/20 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito i requisiti di tutela giurisdizionale effettiva nel sistema del mandato d’arresto europeo quando l’autorità emittente è un pubblico ministero. Ha affermato che non basta la qualifica di "autorità giudiziaria emittente" ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, se manca un controllo giurisdizionale prima della consegna della persona ricercata. Il controllo successivo alla consegna non soddisfa il doppio livello di tutela richiesto dalla giurisprudenza della Corte.
Mandato d’arresto europeo emesso da un pubblico ministero senza controllo giurisdizionale prima della consegna: incompatibilità con la tutela giurisdizionale effettiva richiesta dall’articolo 47 della Carta
La questione giuridica
Se, quando sia il mandato d’arresto nazionale sottostante sia il mandato d’arresto europeo siano emessi da un pubblico ministero, senza intervento di un giudice prima della consegna, la persona ricercata benefici della tutela su due livelli affermata nella sentenza Bob-Dogi, in particolare se sia sufficiente un controllo giurisdizionale soltanto successivo alla consegna, tenuto conto dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584 e dell’articolo 47 della Carta.
Principio di diritto
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, esige che la persona ricercata possa beneficiare, prima della consegna, di un controllo giurisdizionale effettivo almeno a uno dei due livelli del sistema del mandato d’arresto europeo: o sulla decisione nazionale che ne costituisce il presupposto, oppure sul mandato d’arresto europeo stesso. Di conseguenza, non è conforme alla decisione quadro un sistema in cui sia il mandato nazionale sia il mandato europeo siano emessi da un pubblico ministero, e il controllo del giudice sia possibile solo dopo la consegna nello Stato membro emittente.
Norme richiamate
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 6 TUE
- Articolo 7, paragrafi 1 e 2, TUE
- Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
Mandato d’arresto europeo emesso da un pubblico ministero senza controllo giurisdizionale prima della consegna
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale d’urgenza sul mandato d’arresto europeo, nell’ambito dell’esecuzione nel Regno Unito di un mandato emesso in Bulgaria dal pubblico ministero di Svichtov nei confronti di PI. La Corte è chiamata a verificare se il sistema bulgaro, nel quale sia la decisione nazionale di detenzione sia il mandato d’arresto europeo sono adottati dal pubblico ministero e il controllo del giudice interviene solo dopo la consegna, sia compatibile con la decisione quadro 2002/584 e con l’articolo 47 della Carta.
Fatti e procedimento principale
PI era sospettato di un furto commesso in Bulgaria. Il 12 dicembre 2019 il pubblico ministero bulgaro aveva emesso una decisione di detenzione fino a 72 ore; il 28 gennaio 2020 lo stesso ufficio aveva emesso il mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio dell’azione penale. Dopo l’arresto nel Regno Unito, PI ha contestato la validità del mandato sostenendo che il diritto bulgaro non prevedeva un controllo giurisdizionale prima della consegna, in contrasto con la giurisprudenza della Corte, in particolare le sentenze OG e PI, PF, Bob-Dogi e successive.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto se la tutela su due livelli riconosciuta dalla Corte nella sentenza Bob-Dogi sia garantita quando:
- il mandato d’arresto nazionale sottostante è una misura di detenzione adottata dal pubblico ministero per massimo 72 ore;
- il mandato d’arresto europeo è emesso dalla stessa autorità;
- un giudice interviene solo dopo la consegna per decidere se mantenere o meno la detenzione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la decisione quadro 2002/584/GAI, soprattutto i considerando 5, 6, 10 e 12;
- l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, che definisce il mandato d’arresto europeo e richiama il rispetto dei diritti fondamentali;
- l’articolo 6, paragrafo 1, sulla nozione di autorità giudiziaria emittente;
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), che richiede l’indicazione della sentenza esecutiva, del mandato d’arresto o di altra decisione giudiziaria esecutiva equivalente;
- l’articolo 47 della Carta;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 107 del regolamento di procedura e l’articolo 23 bis dello Statuto, per il procedimento d’urgenza.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce anzitutto che il mandato d’arresto europeo si fonda sul principio del riconoscimento reciproco e su un elevato livello di fiducia tra Stati membri, ma tale fiducia è condizionata al rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali previste dalla decisione quadro.
La Corte distingue due piani:
- qualificazione dell’autorità emittente: il pubblico ministero bulgaro può essere qualificato come "autorità giudiziaria emittente" perché partecipa all’amministrazione della giustizia ed è indipendente nell’esercizio delle funzioni relative all’emissione del mandato;
- tutela giurisdizionale effettiva: tale qualificazione, da sola, non basta. È necessario che almeno uno dei due livelli del sistema sia soggetto a controllo giurisdizionale effettivo prima della consegna.
Richiamando la sentenza Bob-Dogi, la Corte afferma che il sistema del mandato d’arresto europeo comporta una tutela su due livelli: la tutela giudiziaria nella fase della decisione nazionale e quella, eventualmente rapida, nella fase di emissione del mandato europeo. Se il mandato europeo è emesso da un’autorità non giurisdizionale, la decisione nazionale su cui esso si innesta deve essere in sé sottoposta a controllo giurisdizionale conforme all’articolo 47 della Carta.
Nel caso bulgaro, però, la Corte rileva che il controllo giurisdizionale è solo successivo alla consegna. Tale controllo post factum non è sufficiente, perché non garantisce che, prima della consegna, un giudice competente possa verificare la legittimità del mandato nazionale o del mandato europeo. La Corte precisa inoltre che le pronunce del 2019 su Lussemburgo, Svezia, Lione e Tours non sono decisive in senso contrario, poiché in quei casi esistevano comunque meccanismi di controllo giudiziario prima della consegna o un mandato nazionale emesso da un giudice.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osta a un sistema in cui il mandato d’arresto europeo e la decisione nazionale sottostante siano entrambi emessi da un pubblico ministero e non possano essere oggetto di controllo giurisdizionale nello Stato membro emittente prima della consegna della persona ricercata.
Principio affermato
La tutela giurisdizionale effettiva nel sistema del mandato d’arresto europeo richiede un controllo giurisdizionale prima della consegna almeno su uno dei due livelli previsti dalla decisione quadro; il solo controllo successivo alla consegna non è sufficiente a soddisfare l’articolo 47 della Carta.
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