Cassazione Penale, Sentenza n. 42389/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura sull'omessa citazione dell'imputato. Ha rilevato la nullità assoluta e insanabile della sentenza di secondo grado ai sensi dell'art. 179 c.p.p. per mancata notificazione all'imputato, e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso di cassazione ha articolato due motivi principali: (1) nullità per omessa citazione personale dell'imputato per il giudizio di appello, nonostante l'imputato avesse indicato domicilio per le notificazioni; la citazione risultava notificata solo al difensore di fiducia; (2) carenza di prova del dolo specifico necessario per la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale relativa a sottrazione o omessa tenuta delle scritture contabili. Il primo motivo è stato ritenuto decisivo e assorbente del secondo.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali alla enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato enunciato nei termini richiesti dall'articolo
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Rilevata la contestazione di violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità (errore in procedendo) come motivo di cassazione
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, quando è denunciato un 'error in procedendo', di essere giudice anche del fatto e di esaminare direttamente gli atti processuali per decidere sulla questione
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Limita l'accesso della Corte alla materia fattuale quando la censura riguarda mancanza o manifesta illogicità della motivazione; distinto dall'error in procedendo che permette maggiore sindacato
art. 179 primo comma cod. proc. pen.
Prevede la nullità assoluta ed insanabile della sentenza quando è stata omessa la citazione dell'imputato per il giudizio di appello; norma applicata per annullare la sentenza impugnata
Cass. sez. U n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Giurisprudenza richiamata per distinguere i casi in cui la Corte di cassazione può esaminare il fatto (error in procedendo) e quelli in cui è preclusa la valutazione fattuale (censura sulla motivazione)
Massime di principio
- La mancata notificazione personale dell'imputato per il giudizio d'appello, quando questi abbia indicato domicilio per le notificazioni, determina nullità assoluta e insanabile della sentenza di secondo grado ai sensi dell'art. 179 c.p.p.
- La notificazione al solo difensore non è sempre sufficiente: occorre verificare se l'imputato abbia indicato domicilio diverso e se la legge richieda la citazione personale; in caso di omessa citazione personale prevista a pena di nullità, la sentenza va annullata
- Quando il ricorso denuncia un 'error in procedendo' (violazione di norme processuali), la Corte di cassazione può sindacare anche il fatto e consultare direttamente gli atti per decidere sulla questione
- Se il vizio procedurale è assoluto (es. omessa citazione a pena di nullità), prevale la necessità di annullamento e rinvio senza esame definitivo sul merito della imputazione sostanziale
- Sulle questioni relative al dolo specifico in reati complessi come la bancarotta fraudolenta documentale, la condanna richiede prova chiara del dolo; in mancanza, la censura sostanziale può assurgere a motivo di annullamento o riforma, purché non assorbita da un vizio procedurale insuperabile
- In caso di annullamento per nullità processuale, il nuovo giudizio deve essere affidato a diversa sezione della Corte d'appello per garantire imparzialità e corretto svolgimento del contraddittorio
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