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Sentenza

Sentenza n. 4276/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 368/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Viterbo, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 569/2022, pubblicata in data 06.05.2024, notificata in data 11.04.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202509962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Viterbo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di due ratei dell'ultima mensilità dell'anno scolastico 2021/2022, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Viterbo, Sezione Lavoro, n. 368/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al pagamento di due ratei dell'ultima mensilità dell'anno scolastico 2021/2022, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. Il Ministero si è costituito senza fornire chiarimenti o prova dell'avvenuto adempimento. È stata inoltre richiesta la fissazione di un'astreinte.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovato l'inadempimento dell'Amministrazione, che non ha fornito elementi in ordine alla corretta esecuzione del giudicato. In applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha riconosciuto il diritto della ricorrente a conseguire quanto stabilito dal giudicato, precisando che i presupposti della pretesa accertati dalla sentenza del giudice ordinario non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e previa richiesta della ricorrente. L'astreinte è stata negata, perché il ritardo dell'Amministrazione non è stato ritenuto di entità tale da giustificarla. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    ritiene il Collegio che il ritardo maturato dall’Amministrazione non sia tale da giustificare la condanna della stessa ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    L'astreinte non è automatica in presenza di un inadempimento, ma presuppone una valutazione giudiziale sull'idoneità del ritardo dell'Amministrazione a giustificare la misura coercitiva.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario vincola il giudizio di ottemperanza, nel quale non possono essere nuovamente sindacati i presupposti della pretesa già accertati.

  • Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 13533/2001

    Secondo il principio richiamato dal TAR, una volta allegato l'inadempimento, spetta al debitore dimostrare l'avvenuto adempimento o altra causa estintiva dell'obbligazione; l'Amministrazione non ha fornito tale prova.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice deve ordinare all'Amministrazione l'esecuzione della statuizione quando il creditore alleghi l'inadempimento e l'Amministrazione non dimostri di aver adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già accertati dal giudicato, poiché il giudice dell'esecuzione deve limitarsi ad assicurare l'attuazione concreta della decisione.
  • Quando l'Amministrazione non dimostri l'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale, il giudice può assegnarle un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata alla richiesta del creditore e accompagnata dall'attribuzione di un termine ulteriore decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • La condanna a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. richiede una valutazione concreta del ritardo e non consegue automaticamente all'inadempimento del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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