Ordinanza n. 658/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 00085/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. I, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
La controversia
Il Comune ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lombardia che aveva accolto la domanda cautelare di Econord s.p.a. Nel corso del giudizio d'appello, Econord ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare proposta in primo grado e agli effetti dell'ordinanza cautelare impugnata. La rinuncia ha determinato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sia del ricorso cautelare di primo grado sia dell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare di primo grado e agli effetti dell'ordinanza impugnata, ritenendo applicabile il principio dispositivo anche al processo amministrativo. Ha quindi dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso cautelare di primo grado e il conseguente giudizio d'appello, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., e ha annullato senza rinvio l'ordinanza cautelare del TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra l’altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione
La rinuncia alla domanda cautelare e agli effetti dell'ordinanza impugnata determina il sopravvenuto difetto di interesse e impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso cautelare e dell'appello conseguente.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo il principio dispositivo consente alla parte interessata di rinunciare alla domanda cautelare; quando la rinuncia elimina l'interesse alla decisione, il ricorso cautelare e l'eventuale appello diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia alla domanda cautelare di primo grado e agli effetti dell'ordinanza cautelare impugnata comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza stessa, non residuando una controversia cautelare sulla quale il giudice d'appello debba pronunciarsi nel merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata sia con riferimento al ricorso cautelare di primo grado sia al conseguente giudizio d'appello, quando la rinuncia della parte elimina l'utilità concreta della decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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