Cassazione Civile, Ordinanza n. 29823/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo a estimi catastali, annullato in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale. L'Agenzia delle Entrate propose appello, ma la Commissione tributaria regionale lo dichiarò inammissibile. In Cassazione l'Amministrazione censurò tale decisione con due motivi: con il primo sostenne la validità della notificazione dell'appello eseguita tramite operatore postale privato e la tempestività della spedizione; con il secondo dedusse la violazione dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che, comunque, l'atto avrebbe raggiunto il suo scopo per effetto della costituzione in giudizio del contribuente. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, rilevando però che la tempestività dell'appello non era stata provata: dagli atti risultavano soltanto una attestazione Nexive priva di data e firma e una distinta di ritiro priva della firma del destinatario, insufficienti a dimostrare sia la spedizione tempestiva sia la ricezione del gravame entro il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. e art. 51 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati i motivi, affermando che la notifica dell'atto giudiziario eseguita da operatore postale privato senza titolo abilitativo è nulla e non inesistente nel periodo considerato, ma che tale nullità non sana il difetto di prova della tempestività del gravame. Ha inoltre precisato che la costituzione dell'appellato non può sanare l'inammissibilità derivante dalla tardività dell'impugnazione, trattandosi di termine perentorio posto a tutela di interessi indisponibili. Le spese sono state compensate per il sopravvenire di principi giurisprudenziali successivi alla proposizione del ricorso introduttivo.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc.
richiamato come base del procedimento camerale in Cassazione
art. 156 c.p.c.
violazione dell'art 156 cpc
invocato dalla ricorrente per sostenere la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ma ritenuto non idoneo a superare il difetto di prova della tempestività dell'impugnazione
art. 327 c.p.c.
l'appello (che va proposto, quando — come nel caso di specie - non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c.
fissa il termine semestrale per proporre appello in mancanza di notificazione della sentenza di primo grado
art. 51 del d.lgs. 546 del 1992
conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, ex art. 51 del d.lgs. 546 del 1992
indica la tardività dell'appello nel processo tributario come causa di inammissibilità
L. n. 124 del 2017
regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017
richiamata come discrimine normativo rispetto al periodo in cui la notificazione tramite operatore postale privato era priva di titolo abilitativo
Direttiva n. 2008/6/CE
nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008
richiamata per affermare il nuovo assetto che consente agli operatori postali di notificare atti giudiziari salvo diversa giustificazione dello Stato
Cass. S.U. n. 299 del 2020
in tema di notificazione di atti processuali... è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo...; la sanatoria della nullità... non rileva ai fini della tempestività del ricorso
la notificazione tramite operatore privato senza titolo è nulla, ma la sanatoria per raggiungimento dello scopo non vale a provare la tempestività quando manca certezza legale della data di consegna
Cass. S.U. n. 6983 del 2005
l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato
l'inosservanza dei termini per impugnare è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla costituzione della controparte
Cass. n. 11666 del 2015
richiamata a sostegno della rilevabilità d'ufficio della tardività dell'impugnazione
Cass. n. 23907 del 2009
richiamata a sostegno della rilevabilità d'ufficio della tardività dell'impugnazione
Cass. n. 4206 del 2020
richiamata a sostegno della rilevabilità d'ufficio della tardività dell'impugnazione e del dies a quo dal deposito della sentenza di primo grado
Cass. S.U. n. 18569 del 2016
il termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale
indica che, in mancanza di notificazione della sentenza, il termine per impugnare decorre dal deposito
Cass. n. 30850 del 2019
cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019
richiamata sul termine semestrale di impugnazione in assenza di notificazione della sentenza
Cass. n. 33168 del 2018
cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018
richiamata sul termine semestrale di impugnazione in assenza di notificazione della sentenza
Cass. S.U. n. 19769 del 2019
cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019
richiamata per affermare che la questione della tempestività dell'impugnazione può essere rilevata anche d'ufficio in cassazione
Cass. n. 1654 del 2020
richiamata per affermare che la mancata deduzione nel giudizio di appello della tempestività non preclude il rilievo in cassazione
art. 51 d.lgs. 546 del 1992
termine semestrale dal deposito
norma processuale tributaria richiamata quale base della declaratoria di tardività/inammissibilità
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la sentenza di primo grado non sia stata notificata, l'appello deve essere proposto entro sei mesi dal deposito della decisione, e il rispetto di tale termine è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- La notificazione di un atto giudiziario eseguita da operatore postale privato privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente nel periodo considerato, ma la nullità non sana il difetto di prova della tempestività dell'impugnazione.
- Per dimostrare la tempestività dell'appello notificato tramite operatore postale privato non basta una generica attestazione di recapito: occorre una prova idonea della data certa di consegna e della ricezione del plico.
- La costituzione in giudizio dell'appellato non sana l'inammissibilità derivante dalla tardività dell'impugnazione, poiché il termine per impugnare tutela interessi indisponibili.
- L'onere di provare la tempestiva notificazione dell'impugnazione incombe sulla parte che propone il gravame secondo i criteri generali di riparto dell'onere probatorio.
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