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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02257/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per ottenere l'esecuzione di un giudicato tributario che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dei tributi IRPEF versati per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'ottemperanza, rilevando che l'amministrazione aveva corrisposto solo il 50% della somma dovuta e nominando un commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato. L'Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del D.L. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017, sostenendo che, quando le istanze superano le risorse stanziate, i rimborsi devono essere ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi e, se incapienti, attivare le procedure di contabilità pubblica necessarie a dare piena esecuzione al giudicato, senza poter desumere una falcidia automatica del credito giudizialmente accertato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR Sicilia e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso l'applicabilità dell'art. 16-octies del D.L. n. 91/2017, ritenendo invece che tale disciplina fosse vigente e applicabile nella fase esecutiva/attuativa del rimborso e quindi nel giudizio di ottemperanza. Il giudice del rinvio dovrà verificare i presupposti di operatività della disciplina sui fondi stanziati e adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione del giudicato, in base alla capienza o incapienza delle risorse.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza impugnata.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    la disposizione disciplina i rimborsi fiscali connessi a eventi calamitosi; i suoi margini quantitativi e procedimentali integrano modalità attuative del credito restitutorio.

  • art. 16-octies D.L. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123

    la modifica legislativa è ritenuta applicabile alla fase di esecuzione del rimborso e quindi rilevante nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 29 D.L. 30 dicembre 2019, n. 162

    viene menzionato tra gli interventi normativi che incidono sulla disciplina dei fondi e dell'attuazione dei rimborsi.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70

    il giudizio tributario di ottemperanza è il luogo processuale in cui il giudice deve accertare la capienza dei fondi e predisporre l'esecuzione del giudicato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • artt. 3 e 23 Cost.

    richiamati nel riferimento alla sentenza della Corte costituzionale che ha qualificato la disciplina come modalità attuativa e procedimentale del credito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria, quando il titolo esecutivo concerne un rimborso fiscale previsto da una disciplina speciale, il giudice deve verificare d'ufficio la disponibilità dei fondi stanziati per l'esecuzione del credito.
  • Se i fondi risultano incapienti, il giudice dell'ottemperanza deve attivare le procedure di contabilità pubblica previste dalla normativa per assicurare la completa esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta.
  • La disciplina speciale sui limiti quantitativi e sulle modalità di pagamento dei rimborsi non può essere letta come autorizzazione a una falcidia automatica del credito patrimoniale giudizialmente accertato.
  • I presupposti di operatività delle norme che regolano il rimborso vanno accertati nella fase esecutiva del giudicato e non sono soggetti al tradizionale onere di allegazione e prova delle parti come in un ordinario giudizio di cognizione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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