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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02128/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo investiva non l'illegalità della pena, ma solo profili di merito relativi alla sua congruità/commisurazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Piacenza, in data 9 giugno 2025, aveva applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la pena concordata di quattro anni, otto mesi e venti giorni di reclusione per i reati di tentato omicidio e detenzione/porto illegale di arma. Il ricorso non deduceva l'illegalità della pena in senso stretto, ma lamentava il difetto di controllo giudiziale sulla congruità della pena concordata tra le parti, quindi un profilo di commisurazione ex art. 133 c.p., estraneo ai casi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione è consentito solo per motivi attinenti all'illegalità della pena; sono invece inammissibili le doglianze che riguardano la mera congruità o commisurazione della sanzione concordata.

  • art. 133 c.p.

    I parametri di commisurazione della pena non possono essere fatti valere, nel ricorso avverso il patteggiamento, come vizio deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., se non si allega un'illegalità della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È la base processuale per dichiarare l'inammissibilità del ricorso nel caso esaminato e per applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per denunciare l'illegalità della pena, cioè una sanzione non prevista dall'ordinamento o eccedente i limiti legali di specie o quantità.
  • Non è deducibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il mero difetto di controllo sulla congruità della pena concordata, quando la censura riguardi soltanto la commisurazione della pena secondo i parametri dell'art. 133 c.p.
  • Le doglianze che attengono alla valutazione discrezionale sulla misura della pena, se non si traducono nella denuncia di una pena illegale, determinano l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime applicabile ai ricorsi non ammissibili.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniUso di atto falsoDetenzione di armi
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaArmi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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