Sentenza n. 971/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- (notificato a mezzo p.e.c. in data -OMISSIS-) con cui il Questore della Provincia di Salerno ha decretato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il rigetto dell’istanza del -OMISSIS- di rilascio del permesso di soggiorno; - di ogni altro atto precedente, seguente e connesso a quello impugnato, ivi compreso, ove occorra, l’esito istruttorio ancorché non conosciuto da cui risulterebbe la (non meglio precisata) segnalazione di inammissibilità Schengen dalla Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno nell'ambito della procedura di emersione del lavoro irregolare, motivato dalla segnalazione Schengen inserita dalla Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Questore ai sensi dell'art. 103 del d.l. 34/2020, deducendo: incompetenza del Questore, violazione dei commi 9 e 15 dell'art. 103 e del principio del giusto procedimento; violazione e falsa applicazione dell'art. 27 del regolamento (UE) 2018/1861; violazione dell'art. 3 l. 241/1990; difetto di istruttoria, erronea e insufficiente valutazione della segnalazione Schengen e deficit motivazionale. L'amministrazione ha sostenuto che il Questore fosse vincolato a respingere l'istanza per il solo fatto dell'esistenza della segnalazione proveniente dalla Spagna. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto l'acquisizione di chiarimenti documentati sui fatti posti a fondamento della segnalazione. La documentazione depositata tardivamente dall'amministrazione non è stata esaminata, in applicazione dei termini processuali previsti dall'art. 73 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto le censure relative all'incompetenza, ritenendo competente il Questore di Salerno in base all'art. 12 d.P.R. 394/1999, al Comune di alloggio indicato nel contratto di soggiorno e all'art. 103, comma 10, lett. b), d.l. 34/2020. Ha invece accolto le doglianze riguardanti l'automatismo ostativo attribuito alla segnalazione Schengen. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026 e dell'art. 27 del regolamento (UE) 2018/1861, la segnalazione non determina automaticamente il rigetto della domanda: l'amministrazione deve acquisire le informazioni necessarie, consultare lo Stato segnalante secondo la procedura prevista e svolgere una valutazione individuale e concreta della pericolosità dello straniero per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nel caso concreto il provvedimento non chiariva se la segnalazione dipendesse dal solo ingresso o soggiorno irregolare in Spagna oppure da fatti più gravi, né documentava la consultazione dello Stato segnalante o il bilanciamento tra sicurezza pubblica e vita privata e familiare radicata nello spazio Schengen. Il provvedimento è stato quindi annullato, con obbligo dell'amministrazione di riesercitare il potere valutando concretamente il rilievo della segnalazione. Le spese di lite sono state compensate; è stata confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e liquidato il compenso al difensore.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Disciplina la procedura di emersione e regolarizzazione nell'ambito della quale era stata presentata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
art. 103, comma 10, lett. b), d.l. 34/2020
È stato interpretato nel senso che la segnalazione Schengen non può essere applicata come automatica preclusione quando occorre valutare se essa riguardi soltanto violazioni della disciplina di ingresso e soggiorno oppure una concreta pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica.
art. 103, commi 9 e 15, d.l. 34/2020
Sono stati invocati dal ricorrente con riguardo alla procedura di regolarizzazione e alle garanzie procedimentali; il TAR ha accolto il ricorso per l'automatismo applicato dall'amministrazione, non per l'incompetenza del Questore.
art. 27 regolamento (UE) 2018/1861
«Qualora uno Stato membro esamini la possibilità di rilasciare o di prorogare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata ad un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno inserita da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano, tramite lo scambio di informazioni supplementari»
Impone la consultazione dello Stato segnalante e una valutazione individuale; l'assenza di risposta entro il termine previsto equivale a mancata opposizione e la decisione finale sul rilascio spetta allo Stato che esamina la domanda.
art. 3 l. 241/1990
È stato richiamato per contestare il difetto di motivazione; il TAR ha rilevato che il diniego non indicava i fatti sottostanti alla segnalazione né dava conto della valutazione concreta della pericolosità.
art. 12 d.P.R. 394/1999
È stato utilizzato per riconoscere la competenza territoriale del Questore di Salerno in relazione al Comune di alloggio indicato nel contratto di soggiorno.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il deposito documentale tardivo dell'amministrazione è stato dichiarato inutilizzabile ai fini della decisione.
art. 96, comma 2, Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
È stato richiamato quale possibile base delle segnalazioni connesse a fatti criminosi indicativi di pericolosità sociale, da distinguere dalle mere violazioni della disciplina di ingresso e soggiorno.
art. 82 d.P.R. 115/2002
Richiamato per la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Richiamato per la liquidazione del compenso professionale nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La segnalazione Schengen ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno non costituisce, di per sé e automaticamente, una causa ostativa al rilascio o alla regolarizzazione del permesso di soggiorno nello Stato diverso da quello segnalante.
- Quando un cittadino di Paese terzo oggetto di una segnalazione Schengen chiede il rilascio o la proroga di un permesso di soggiorno, lo Stato esaminante deve acquisire le informazioni supplementari e consultare lo Stato segnalante secondo la procedura prevista dall'art. 27 del regolamento (UE) 2018/1861.
- L'amministrazione dello Stato di rilascio deve svolgere una valutazione individuale e concreta, verificando se la segnalazione riguardi soltanto violazioni della disciplina di ingresso e soggiorno oppure fatti idonei a dimostrare una minaccia effettiva per l'ordine o la sicurezza pubblica.
- Un diniego fondato su una segnalazione Schengen è illegittimo se non indica, almeno nei limiti necessari, i fatti sottostanti alla segnalazione, gli esiti della consultazione con lo Stato segnalante e le ragioni della valutazione concreta di pericolosità.
- Nel valutare la domanda di soggiorno, l'amministrazione deve bilanciare le esigenze di sicurezza pubblica con la vita privata e familiare radicata dal cittadino straniero nello spazio Schengen, tenendo conto anche della durata e della stabilità del suo inserimento lavorativo e personale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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