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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24795/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all’IMU 2017 su immobili ubicati in Roma, originariamente espropriati nel 1958 in favore del Comune mediante decreto prefettizio successivamente annullato in sede giudiziaria. La società contribuente aveva impugnato l’avviso, sostenendo di non avere il possesso degli immobili perché non le erano stati restituiti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’ente locale, ritenendo insussistente il possesso dei beni e affermando che la retrocessione non avvenuta non costituisse titolo idoneo a fondare la pretesa IMU. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con i primi due ha denunciato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., contestando l’erronea attribuzione di efficacia probatoria alla mancata retrocessione, l’inversione dell’onere della prova e l’omessa considerazione della presunzione derivante dall’intestazione catastale degli immobili alla società incorporata, poi incorporata dalla resistente. L’ente ha inoltre sostenuto che, ai fini IMU, rileva il possesso giuridico, quale ius possidendi collegato alla titolarità del diritto reale, e non necessariamente la disponibilità materiale o il godimento effettivo del bene. Con il terzo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per carenza, perplessità e contraddittorietà della motivazione, in relazione al mancato accertamento dell’effettivo possessore dei cespiti e dell’eventuale immissione in possesso dell’amministrazione espropriante.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendoli ammissibili e connessi, e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha affermato che, ai fini IMU, il possesso rilevante consiste nel potere giuridico sulla cosa, corrispondente alla titolarità della proprietà o di altro diritto reale, e non nella mera detenzione materiale o nell’effettiva fruizione economica del bene. L’intestazione catastale determina una presunzione della soggettività passiva tributaria, gravando sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria. La Commissione tributaria regionale ha violato tali regole perché ha ritenuto non provato il possesso della società sulla base della mancata restituzione degli immobili, senza indicare gli elementi probatori dell’assenza del possesso giuridicamente rilevante e senza spiegare perché la retrocessione non potesse costituire titolo idoneo. La Corte ha inoltre escluso che l’eventuale mancata specifica contestazione dell’ente impositore equivalesse ad ammissione dei fatti allegati dalla contribuente, poiché nel processo tributario l’atto impositivo precede il giudizio e contiene già l’allegazione dei fatti costitutivi della pretesa. Quanto alla retrocessione giudiziale, ha ribadito che, quando la domanda del privato espropriato viene accolta con determinazione del prezzo, il trasferimento della proprietà si produce ex nunc con il passaggio in giudicato della sentenza, indipendentemente dal pagamento del prezzo, che costituisce obbligazione del compratore e non condizione sospensiva del trasferimento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è stata dedotta in relazione alla valutazione della mancata retrocessione e all’erronea attribuzione di efficacia probatoria a tale circostanza.

  • art. 116 c.p.c.

    È stato richiamato con riguardo alla valutazione delle risultanze probatorie e all’omesso corretto apprezzamento dell’intestazione catastale e degli elementi contrari.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto violato il riparto dell’onere della prova: l’intestazione catastale fonda una presunzione di soggettività passiva, sicché grava sul contribuente la prova contraria dell’assenza del possesso giuridicamente rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato indicato quale parametro processuale per le censure di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato per la censura di nullità della sentenza per carenza, perplessità e contraddittorietà della motivazione, dichiarata assorbita.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. n. 23/2011

    Individua, unitamente all’art. 9, comma 1, il presupposto del possesso rilevante ai fini dell’IMU, interpretato come ius possidendi collegato alla titolarità del diritto reale.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011

    La norma individua il presupposto soggettivo dell’IMU; la Corte ne esclude l’applicazione agli immobili non utilizzabili né disponibili nei soli casi e alle condizioni risultanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 60/2024.

  • art. 614, comma 2, c.p.

    Richiamato, tramite la sentenza della Corte costituzionale n. 60/2024, tra i reati in relazione ai quali la denuncia può concorrere all’esenzione IMU per immobili non utilizzabili né disponibili.

  • art. 633 c.p.

    Richiamato, tramite la sentenza della Corte costituzionale n. 60/2024, tra i reati in relazione ai quali la denuncia può concorrere all’esenzione IMU per immobili non utilizzabili né disponibili.

  • art. 60, comma 2, legge n. 2359/1865

    Richiamato quale fondamento della possibilità di ottenere giudizialmente la retrocessione quando manchi l’accordo tra le parti.

  • art. 48, comma 1, d.P.R. n. 327/2001

    Richiamato quale disciplina della retrocessione e della possibilità che la sentenza sostitutiva tenga luogo dell’accordo tra le parti.

  • art. 1376 c.c.

    «nei contratti con effetti reali la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato»

    La regola generale è applicata alla retrocessione giudiziale: il trasferimento della proprietà si perfeziona con il passaggio in giudicato della sentenza che sostituisce l’accordo, indipendentemente dal pagamento del prezzo.

  • art. 1470 c.c.

    Richiamato per l’inquadramento sistematico della retrocessione secondo lo schema della compravendita, quale contratto diretto al trasferimento della proprietà o di altro diritto.

  • art. 1498 c.c.

    Il pagamento del prezzo costituisce obbligazione del compratore e il suo mancato adempimento non impedisce, secondo la Corte, il già perfezionato trasferimento della proprietà.

Massime di principio

  • Ai fini IMU, il possesso rilevante è il possesso giuridico, ossia lo ius possidendi collegato alla titolarità della proprietà o di altro diritto reale previsto dalla legge, e non necessariamente la detenzione materiale, la disponibilità di fatto o l’effettiva utilizzazione economica dell’immobile.
  • L’intestazione catastale dell’immobile determina una presunzione della soggettività passiva ai fini IMU; il contribuente che ne contesti gli effetti deve fornire la prova contraria dell’assenza del possesso giuridicamente rilevante.
  • La temporanea perdita del godimento materiale dell’immobile o l’occupazione da parte della pubblica amministrazione non esclude, di per sé, la soggettività passiva del proprietario ai fini IMU, salvo ricorrano le specifiche condizioni normative che escludono l’imposta per immobili non utilizzabili né disponibili.
  • Nel processo tributario, l’eventuale mancata specifica presa di posizione dell’ente impositore sulle allegazioni del contribuente non equivale automaticamente ad ammissione dei fatti, poiché l’atto impositivo, anteriore al processo, contiene già l’allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
  • Quando la retrocessione di un bene espropriato sia disposta con sentenza che sostituisce l’accordo tra le parti, l’effetto reale del trasferimento della proprietà si produce con il passaggio in giudicato della sentenza, indipendentemente dal pagamento del prezzo di retrocessione.
  • Il mancato pagamento del prezzo di retrocessione, una volta perfezionato il trasferimento della proprietà, integra eventualmente un inadempimento dell’obbligazione di pagamento, ma non differisce né impedisce il trasferimento del diritto reale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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