Cassazione Penale, Ordinanza n. 41270/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano deducendo un solo motivo: violazione dell'art. 62 n. 6 c.p., lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. Dal testo emerge che la persona offesa aveva rifiutato la somma di euro 500,00 offerta dall'imputato, ritenendola non integralmente satisfattiva del pregiudizio subito; secondo la Corte territoriale, l'imputato non aveva però eseguito un'offerta reale. Il ricorrente contestava quindi la decisione sul diniego della diminuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, confermando l'impostazione della Corte di appello: l'attenuante del risarcimento del danno, quando la vittima non accetta la somma offerta, richiede che l'imputato abbia effettuato un'offerta reale nelle forme degli artt. 1209 ss. c.c., con deposito della somma e sua effettiva disponibilità per la persona offesa. Poiché ciò non era avvenuto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62 n. 6 c.p.
L'attenuante del risarcimento del danno non può essere riconosciuta, in caso di mancata accettazione da parte della persona offesa, se l'imputato non ha effettuato un'offerta reale idonea a mettere la somma a disposizione della vittima.
artt. 1209 ss. c.c.
Richiamati per individuare le forme dell'offerta reale: deposito della somma e sua messa a disposizione della persona offesa, in modo da consentire la valutazione della congruità dell'offerta.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della diminuente del risarcimento del danno, il mero tentativo informale di pagamento non è sufficiente quando la persona offesa rifiuti la somma offerta; occorre un'offerta reale nelle forme civilistiche.
- L'offerta reale deve rendere la somma concretamente disponibile alla vittima, così da consentirle una valutazione libera e ponderata dell'idoneità satisfattiva dell'importo.
- Il giudice può negare l'attenuante quando l'offerta non sia stata formalmente e sostanzialmente idonea a tradurre una reale resipiscenza dell'imputato.
- Il mancato compimento dell'offerta reale rende manifestamente infondato il motivo di ricorso che pretenda il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p.
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