Cassazione Civile, Ordinanza n. 29984/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)
La controversia
Una società che gestiva un centro dialisi aveva chiesto, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la condanna dell'azienda sanitaria locale al pagamento di somme dovute per prestazioni dialitiche rese nel 2016, previa dichiarazione di nullità parziale e/o inefficacia e/o inoperatività del contratto stipulato per l'erogazione e l'acquisto di tali prestazioni. La controversia era stata articolata in più giudizi, relativi a diversi Distretti sanitari: in questa causa i Distretti n. 1, 3 e 4, in un'altra i Distretti n. 2, 6 e 7, con domanda anche per interessi moratori sugli acconti pagati tardivamente. L'azienda sanitaria aveva eccepito abuso del frazionamento del credito. Il Tribunale aveva respinto l'eccezione e accolto la domanda. In appello, però, la Corte territoriale, applicando la ragione più liquida, aveva ritenuto improponibile la domanda per abusivo frazionamento. La ricorrente ha dedotto, tra gli altri, omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del primo motivo d'appello, violazione dei principi sull'abuso del processo e sul frazionamento del credito, violazione del giudicato esterno formatosi in altra causa tra le stesse parti, oltre a censure sulle spese di lite e sulla questione della nullità/inefficacia del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, nei limiti di ragione, ritenendo non condivisibile la tesi dell'abusivo frazionamento del credito. Ha osservato che la stessa sentenza impugnata riconosceva la diversità dei criteri di liquidazione tra i due gruppi di Distretti e che tale diversità riguardava solo uno dei gruppi, nel quale vi erano stati pagamenti parziali, mentre nella presente causa non risultava che vi fossero state liquidazioni già effettuate a fronte di prestazioni non pagate. Poiché le situazioni non erano identiche, il frazionamento non poteva essere qualificato automaticamente come abuso. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
ha costituito il rito introduttivo utilizzato dalla società creditrice per agire in giudizio.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
sono stati i parametri formali di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.
artt. 112 e 161, primo comma, c.p.c.
richiamati a sostegno della censura di omessa pronuncia e della dedotta nullità della decisione d'appello.
artt. 2, 3, 24, 111 Cost.
invocati come parametri costituzionali a sostegno della tesi sull'abuso del processo e sul giusto processo.
artt. 88, 100, 104 c.p.c.
richiamati in relazione alla correttezza processuale, all'interesse ad agire e ai poteri del giudice.
artt. 1292, 1311, 1314 c.c.
invocati dalla ricorrente nel dibattito sul frazionamento del credito e sulle obbligazioni solidali.
artt. 1175 e 1375 c.c.
richiamati per sostenere un dovere di correttezza e buona fede incompatibile con un abuso processuale.
art. 324 c.p.c.
richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno o esterno sulla questione del frazionamento.
art. 2909 c.c.
richiamato per dedurre la preclusione derivante dal giudicato esterno formatosi in altra causa tra le stesse parti.
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati in relazione alla regolazione delle spese di lite e alla loro eventuale compensazione.
d.m. 55/2014
richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese processuali.
art. 1419 c.c.
richiamato nella censura relativa alla nullità parziale del contratto.
art. 1367 c.c.
richiamato nella censura interpretativa sul contratto tra le parti.
d.lgs. 502/1992, art. 1
richiamato dalla ricorrente nella censura finale sulla disciplina dei servizi sanitari.
Massime di principio
- L'abuso del frazionamento del credito non può essere affermato in modo automatico: occorre verificare se la scelta processuale del creditore abbia realmente creato un ingiustificato aggravamento della posizione del debitore e sia stata compiuta per finalità meramente utilitaristiche del creditore.
- Quando i crediti o le poste azionate derivano da situazioni sostanziali non identiche, oppure da condotte liquidatorie diverse tra loro, la separazione delle domande può essere giustificata e non integra, di per sé, abuso del processo.
- Il giudice deve valutare in concreto la diversità delle posizioni sostanziali e processuali dedotte nei diversi giudizi, evitando di trasformare la regola contro il frazionamento in uno strumento preclusivo del diritto di azione.
- La qualificazione del frazionamento come abusivo richiede un accertamento rigoroso, perché altrimenti si finirebbe per impedire l'accesso al processo e, in ultima analisi, la tutela del diritto sostanziale sottostante.
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