Sentenza n. 10141/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS- adottato il 28.11.23 dal Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio Concorsi e Contenzioso, notificato in pari data, recante l''esclusione dal concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale, in una, se e per quanto occorra, agli ulteriori provvedimenti, connessi, preordinati e consequenziali, dei quali si sconoscono data ed estremi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: provvedimento di esclusione dal concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, nonché gli eventuali atti connessi, preordinati e consequenziali. Nel corso del giudizio ha dichiarato, con atto depositato il 14 maggio 2026, che non persisteva l'interesse alla decisione della causa.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando l'interesse concreto e attuale alla pronuncia non persiste più.
- In caso di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può definire il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
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