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Sentenza

Sentenza n. 10141/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS- adottato il 28.11.23 dal Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio Concorsi e Contenzioso, notificato in pari data, recante l''esclusione dal concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale, in una, se e per quanto occorra, agli ulteriori provvedimenti, connessi, preordinati e consequenziali, dei quali si sconoscono data ed estremi.

Giustizia amministrativa202400056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dal concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, nonché gli eventuali atti connessi, preordinati e consequenziali. Nel corso del giudizio ha dichiarato, con atto depositato il 14 maggio 2026, che non persisteva l'interesse alla decisione della causa.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando l'interesse concreto e attuale alla pronuncia non persiste più.
  • In caso di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può definire il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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