Cassazione Penale, Sentenza n. 8315/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di condanna per furto (art. 624 e art. 625 co.1 n.7 c.p.), con censura principale relativa al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p.; il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo a tale aggravante e alla legittimità della prosecuzione del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che, per effetto dell'art. 625, comma 3, c.p. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e operativo dal 30/12/2022 in seguito alla proroga del d.l. 31/10/2022, n.162), il delitto di furto è procedibile a querela della persona offesa. Nel verbale redatto dai Carabinieri del 14/03/2012 la persona offesa, Boukaleb Mohamed, ha dichiarato espressamente di non voler sporgere querela nei confronti dell'imputato. Essendo mancata la querela, il reato è risultato improcedibile; la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarato che non si deve procedere per difetto di querela.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma che definisce il reato di furto, considerato come fattispecie di base del fatto contestato
art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen.
circostanza aggravante contestata nella sentenza di merito
Aggravante ritenuta dal giudice di merito applicabile al fatto; la sua contestazione è stata una delle censure del ricorrente
art. 625 comma 3 cod. pen.
introdotto dall'art. 2 lett. i) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30/12/2022 (proroga disposta dal d.l. 31/10/2022, n. 162)
La norma prevede la procedibilità a querela per il reato di furto; la Corte ha interpretato che, in presenza di una dichiarazione formale della persona offesa di non voler sporgere querela, manca la condizione di procedibilità e il procedimento penale è improcedibile
Massime di principio
- Se una fattispecie è resa procedibile a querela (per norma vigente), l'assenza della querela da parte della persona offesa comporta l'improcedibilità del reato e impedisce la prosecuzione del procedimento.
- Una dichiarazione formale e documentata della persona offesa che esprime la volontà di non sporgere querela costituisce prova rilevante della mancanza della querela e può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per difetto di procedibilità.
- In caso di mutamento normativo favorevole all'imputato (es. introduzione della procedibilità a querela), il giudice può applicare la nuova disciplina e dichiarare l'improcedibilità se sussistono gli effetti impeditivi (principio favor rei/di natura processuale), salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
- Occorre verificare sempre la data di entrata in vigore della norma e l'eventuale efficacia nei confronti dei fatti commessi anteriormente; quando la nuova norma rende la posizione dell'imputato più favorevole, la sua applicazione può determinare l'estinzione o l'improcedibilità del procedimento.
- Nel valutare casi simili è fondamentale acquisire e documentare la volontà della persona offesa (verbali, attestazioni delle forze dell'ordine) e verificare se sussistono altre fattispecie o circostanze che rendano il reato procedibile d'ufficio o configurino ipotesi diverse non soggette a querela.
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