Risposta n. 173 del 30/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l'Agenzia, la causa ostativa non si integra quando il precedente rapporto di lavoro dipendente e il successivo rapporto autonomo sono entrambi svolti all'estero, poiché manca un collegamento con il territorio dello Stato e non vi è la trasformazione artificiosa di lavoro dipendente italiano in lavoro autonomo che la norma intende evitare.
Applicabilità della causa ostativa del regime forfetario per attività svolta verso l'ex datore di lavoro estero
Il quesito
Il contribuente chiede se, rientrando in Italia e svolgendo attività autonoma di sviluppatore software principalmente per il suo ultimo datore di lavoro estero, si applichi la causa ostativa di cui all'art. 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190/2014, come modificata dalla legge di bilancio 2019.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che, presupponendo il rientro in Italia e la residenza fiscale in Italia del contribuente, egli possa accedere al regime forfetario, fermo restando il possesso degli altri requisiti, perché non opera la causa ostativa della lettera d-bis) del comma 57 dell'art. 1 della legge n. 190/2014.
Regime forfetario e rapporti con ex datore di lavoro estero
L'interpello riguarda l'applicazione della causa ostativa al regime forfetario introdotta dalla legge di bilancio 2019 per i contribuenti che svolgono l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso, o sono intercorsi nei due precedenti periodi d'imposta, rapporti di lavoro. Il caso esaminato coinvolge un cittadino italiano residente all'estero, con un passato recente di lavoro dipendente e l'intenzione di rientrare in Italia per svolgere la stessa attività in forma autonoma.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L'istante dichiara di essere cittadino italiano iscritto all'AIRE e di vivere in un Paese estero. Lavora da circa 30 mesi con contratto a tempo indeterminato come sviluppatore software e ha avuto tre diversi datori di lavoro in questo periodo. Intende trasferirsi in Italia e avviare un'attività di lavoro autonomo nella medesima area professionale, aderendo al regime forfetario. In fase iniziale, prevede che la sua attività sia svolta principalmente nei confronti dell'ultimo datore di lavoro, anch'esso estero.
Quesito posto all'Agenzia delle Entrate
Il contribuente chiede se, nella situazione descritta, la nuova attività autonoma possa beneficiare del regime forfetario oppure se ricorra la causa di esclusione prevista dall'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014, come modificata dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145 del 2018. In particolare, il dubbio riguarda il fatto che l'attività autonoma sarebbe svolta prevalentemente verso il precedente datore di lavoro estero.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante non formula una propria soluzione interpretativa né assume una posizione conclusiva sulla questione.
Normativa richiamata dall'Agenzia
L'Agenzia richiama in primo luogo il regime forfetario introdotto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014. Viene poi esaminata la modifica apportata dalla legge di bilancio 2019 alla causa ostativa di cui al comma 57, lettera d-bis), che esclude dal regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente:
- nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro;
- ovvero nei confronti di datori di lavoro con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta;
- ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai medesimi datori di lavoro.
La norma contiene inoltre un'esclusione per i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni. L'Agenzia richiama anche la ratio evidenziata nella relazione illustrativa alla legge di bilancio 2019, ossia evitare artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in lavoro autonomo.
Valutazione dell'Agenzia sulla fattispecie concreta
Nel valutare il caso, l'Agenzia osserva che il futuro rapporto di lavoro autonomo sarebbe instaurato con un soggetto estero con il quale il contribuente ha già intrattenuto, sempre all'estero, un rapporto di lavoro dipendente nel periodo di sorveglianza. In tale ipotesi, secondo l'Amministrazione, non si realizza quell'effetto elusivo che la norma intende contrastare, perché manca un collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all'estero.
Parere finale dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia premette che il proprio parere non riguarda la verifica degli ulteriori requisiti di accesso al regime forfetario né delle altre cause ostative previste dalla legge n. 190 del 2014. Specifica inoltre che il parere è reso assumendo, sulla base di quanto dichiarato dall'istante, che il contribuente sia effettivamente residente all'estero al momento rilevante e che trasferisca poi la residenza in Italia, svolgendovi l'attività autonoma; resta comunque ferma la possibilità di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla residenza fiscale, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR.
Nel merito, l'Agenzia conclude che, se il contribuente rientra in Italia e vi assume residenza fiscale, può applicare il regime forfetario, sempre che ricorrano gli altri requisiti previsti dalla disciplina, poiché nel caso descritto non si integra la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
Conclusioni operative
La risposta assume rilievo per i casi in cui il precedente rapporto di lavoro sia interamente estero e anche il successivo rapporto autonomo sia instaurato con il medesimo soggetto estero. In tale scenario, secondo l'Agenzia, non è ravvisabile la trasformazione artificiosa di lavoro dipendente in lavoro autonomo nel territorio dello Stato e, quindi, non opera l'esclusione dal regime forfetario prevista dalla norma richiamata.
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