Cassazione Civile, Ordinanza n. 29574/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con cui l'amministrazione finanziaria recuperava maggiori ricavi, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, sulla base degli studi di settore, ritenendo uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli presunti. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma il ricorso era stato respinto in primo grado e l'appello era stato rigettato dalla CTR, che aveva ritenuto non provata l'inapplicabilità degli standards al caso concreto e aveva richiamato l'onere del contribuente di fornire elementi idonei a contrastare l'accertamento. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, riferiti alla denunciata omessa pronuncia su questioni essenziali e all'omessa motivazione della sentenza di appello. Nelle more del giudizio di legittimità, però, il ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso perché aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), con pagamento rateale concordato e documentato; l'Agenzia delle Entrate comunicava l'accettazione della domanda e il pagamento delle rate previste.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del contribuente, effettuata in ragione dell'adesione alla definizione agevolata dei carichi e del pagamento delle rate previste, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato che la declaratoria di estinzione, in questa fattispecie, esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale conseguenza opera solo in caso di rigetto nel merito o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
art. 1, commi 231-252, L. n. 197 del 2022
La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione consente l'estinzione del giudizio di legittimità a seguito della rinuncia al ricorso e dell'adesione alla procedura, senza richiedere il pagamento integrale del debito, ma solo il riscontro documentale dei pagamenti già effettuati secondo il piano prescelto.
art. 1, comma 236, L. n. 197 del 2022
È interpretato nel senso che, ai soli fini dell'estinzione del processo, il perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice sulla base della documentazione prevista.
art. 12-bis, D.L. n. 84 del 2025
È richiamato come norma interpretativa che conferma, ai fini dell'estinzione, il perfezionamento della definizione agevolata con il pagamento della prima o unica rata e la dichiarazione di estinzione su istanza/documentazione del debitore o dell'ente competente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché tale conseguenza è prevista solo per le impugnazioni rigettate nel merito o dichiarate inammissibili o improcedibili.
Cass. civ., n. 24428 dell’11 settembre 2024
È richiamata quale precedente conforme: la rottamazione-quater determina l'estinzione del processo senza necessità del pagamento dell'intero importo dovuto, essendo sufficiente il perfezionamento della procedura amministrativa e la prova dei pagamenti eseguiti.
Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485 del 12 ottobre
È richiamata per affermare che il raddoppio del contributo unificato consegue solo alle statuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per sopravvenuto interesse venuto meno, quando collegata all'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione e accompagnata dalla documentazione richiesta, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Nella rottamazione-quater, ai fini dell'estinzione del processo, non è necessario il pagamento integrale dell'importo rateale concordato: è sufficiente il perfezionamento della procedura amministrativa e il versamento della prima o unica rata, con prova documentale dell'adesione e dei pagamenti effettuati.
- La declaratoria di estinzione del giudizio non determina il raddoppio del contributo unificato, poiché tale conseguenza è limitata ai casi di rigetto nel merito o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
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