Cassazione Penale, Sentenza n. 30378/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della determinazione della pena: il ricorrente deduceva che il Tribunale aveva applicato, in sede di dosimetria, la diminuzione della pena per la scelta del rito abbreviato nella misura di un terzo anziché nella misura della metà, in violazione della nuova formulazione dell'art. 442 cod. proc. pen. (modificato dalla legge n. 103/2017). Il ricorso ha invocato l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) e ha chiesto la rideterminazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena e ha rideterminato direttamente la sanzione amministrando la riduzione corretta: pena base €1.000,00; ridotta di un terzo per le attenuanti generiche a €666,00; poi ridotta della metà per la scelta del rito abbreviato, con determinazione finale in €333,00 di ammenda. La confisca e le altre statuizioni non sindacate dalla decisione di annullamento sono rimaste impregiudicate.
Norme richiamate
art. 4 legge 15 gennaio 1975, n. 110
reato contestato (art. 4 legge n. 110/1975) commesso in data 27 maggio 2022
Norma che definisce il fatto-reato ascritto all'imputato; utilizzata come fatto base per la determinazione della pena.
art. 442 cod. proc. pen.
Le Sezioni Unite hanno evidenziato che l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., «prevede categoricamente la diminuzione della pena nella misura della metà per effetto dell'opzione difensiva per il rito abbreviato nei procedimenti nei quali sono contestati reati contravvenzionali».
La Corte ha ritenuto la previsione tassativa: per i reati contravvenzionali l'opzione per il rito abbreviato comporta obbligatoriamente una diminuzione della pena nella misura della metà, quindi il giudice non può applicare una diversa percentuale.
legge n. 103 del 2017
modifica dell'art. 442 cod. proc. pen.; entrata in vigore il 3 agosto 2018
Ha innovato la misura della diminuzione per il rito abbreviato; la Corte applica la nuova disciplina alle fattispecie commesse dopo l'entrata in vigore.
art. 438 cod. proc. pen.
richiamato come norma che regola l'opzione difensiva per il rito abbreviato
Disciplina il rito abbreviato e trova concretizzazione, per la diminuzione della pena, nelle disposizioni dell'art. 442.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
motivazione del motivo di ricorso (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale)
Consente la censura in cassazione per violazione di legge nella determinazione della pena.
art. 620 cod. proc. pen.
si procede direttamente in questa sede, ai sensi dell'art. 620, lett. (come novellato dalla legge n. 103 del 2017), che attribuisce alla Corte il potere di rideterminare la pena quando si tratta di semplice operazione aritmetica
Autorizza la Corte di Cassazione ad annullare senza rinvio e a rideterminare direttamente la pena quando la correzione consiste in un'operazione meramente aritmetica e non richiede accertamenti di fatto.
Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020 (Acquistapace)
la pronuncia ha rimarcato che «il carattere tassativo di questa previsione nell'indicazione del quantum della riduzione scolpisce [...] nitidamente il contenuto dell'obbligo decisorio sul punto, al quale il giudice non può sottrarsi, spettando correlativamente all'imputato il diritto a vedersi decurtata la pena nella esatta dimensione prevista dalla legge».
La giurisprudenza di legittimità ha confermato che l'applicazione della diminuzione nella misura della metà è un obbligo del giudice e un diritto dell'imputato nei procedimenti contravvenzionali.
Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 (Matrone)
richiamata per l'autorità circa il potere della Corte di cassazione di rideterminare la pena quando la correzione è un'operazione meramente aritmetica
Conferma il principio secondo cui la Corte può, con annullamento senza rinvio, rideterminare la pena quando non sono necessari accertamenti di fatto.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
requisitoria scritta del Pubblico ministero presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale richiamata per la presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale nel procedimento di cassazione.
Massime di principio
- Per i reati contravvenzionali commessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017 (03/08/2018), l'opzione per il rito abbreviato comporta obbligatoriamente una diminuzione della pena nella misura della metà: il giudice deve applicare tale percentuale e non può ridurla diversamente.
- Quando l'errore del giudice di merito nella dosimetria è meramente di calcolo o di applicazione di una percentuale (violazione di legge), la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena se la correzione è il risultato di una semplice operazione aritmetica.
- La sequenza operativa seguita per la determinazione della pena (es. applicazione delle attenuanti generiche prima dell'ulteriore diminuente per il rito abbreviato) dev'essere coerente con la normativa; in casi tipici si applicano le attenuanti e quindi la diminuzione prevista per il rito, salvo diversa disposizione di legge.
- Il diritto dell'imputato a vedersi riconosciuta la misura esatta della diminuzione prevista dalla legge è tutelato in cassazione: se il giudice non applica la misura prevista, l'imputato può ottenere la correzione anche con rideterminazione immediata della pena.
- Se la rettifica richiesta impone accertamenti di fatto o valutazioni discrezionali del giudice del merito, la Cassazione non può rideterminare la pena e ordinerà il rinvio; la rideterminazione è ammessa solo quando la correzione è puramente aritmetica o di diritto.
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