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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34774/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Il fallimento di una società cooperativa aveva promosso azione di responsabilità ex art. 146 l.f. e artt. 2393 e 2394 c.c. contro amministratori e sindaci, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da condotte gestorie e di controllo ritenute illecite. Nei confronti di uno dei sindaci, la corte d'appello aveva riformato la condanna di primo grado, ritenendo che la sentenza penale intervenuta nel relativo procedimento per bancarotta, pur avendo dichiarato estinto il reato per prescrizione, non spiegasse efficacia vincolante nel giudizio civile; inoltre aveva ritenuto che, essendo cessato formalmente dalla carica, il sindaco non potesse essere ritenuto responsabile e che, in difetto di verificazione delle sottoscrizioni sui documenti richiamati, tali atti non potessero essere opposti al resistente. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 652 c.p.p., 578 c.p.p. e 2909 c.c., sostenendo che la condanna generica al risarcimento pronunciata dal giudice penale, pur a fronte della prescrizione del reato, fosse coperta da giudicato e vincolante nel successivo giudizio civile; 2) violazione dell’art. 2400 c.c., per non avere la corte territoriale considerato che la cessazione dalla carica di sindaco per scadenza del termine produce effetti solo dalla ricostituzione del collegio sindacale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione d'appello che aveva escluso l'efficacia vincolante del giudicato penale formatosi sulla condanna generica al risarcimento pronunciata nel procedimento penale definito con declaratoria di prescrizione. Ha affermato che, in tale situazione, il giudice civile non può riesaminare l'an debeatur, già coperto da giudicato, ma deve limitarsi a verificare il nesso di causalità e a liquidare il danno. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 146 l.f.

    richiamato come base dell'azione di responsabilità esercitata dal fallimento

  • art. 2393 c.c.

    richiamato come fondamento dell'azione sociale di responsabilità contro amministratori e sindaci

  • art. 2394 c.c.

    richiamato come fondamento dell'azione dei creditori sociali

  • art. 652 c.p.p.

    la Corte ne ribadisce l'operatività vincolante nel giudizio civile, in presenza di condanna penale confermata quanto alla responsabilità e alla statuizione civile

  • art. 578 c.p.p.

    la Corte afferma che, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice dell'impugnazione che decide sui soli interessi civili consolida il giudicato sulla statuizione risarcitoria

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'intangibilità del giudicato civile formatosi sulla statuizione penale

  • art. 2400 c.c.

    richiamato come norma sulla cessazione dei sindaci, la cui censura è stata assorbita

  • art. 216 c.p.c.

    richiamato dalla corte territoriale in tema di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale su cui sono stati incardinati i motivi di ricorso per violazione di legge

Massime di principio

  • Quando nel processo penale sia stata pronunciata condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile e, in appello, il reato venga dichiarato estinto per prescrizione ma la statuizione civile sia confermata, si forma un giudicato civile vincolante tra le stesse parti.
  • In presenza di tale giudicato penale-civile, il giudice civile non può compiere una nuova valutazione autonoma dell'an debeatur, perché restano definitivamente accertati la sussistenza del fatto-reato, la sua commissione da parte dell'imputato e l'insussistenza di esimenti riferibili al fatto.
  • Il vincolo del giudicato penale nel successivo giudizio civile riguarda la responsabilità e il diritto al risarcimento; resta invece devoluta al giudice civile la verifica dell'esistenza concreta del danno risarcibile e la sua quantificazione, oltre all'accertamento del nesso causale nei limiti compatibili con il tipo di condanna generica pronunciata.
  • La diversa regola elaborata per il giudicato penale formatosi senza costituzione di parte civile non è applicabile quando la parte civile si sia costituita e la decisione penale abbia pronunciato una condanna generica confermata in sede di impugnazione nonostante l'estinzione del reato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniProveResponsabilità professionaleAmministratori
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniResponsabilità civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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