Ordinanza n. 9747/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della D.D. di Roma Capitale, del 9 marzo 2026, prot. n. CB/31219/2026, Rep. n. CB/524/2026, notificata il 10 marzo 2026, avente a oggetto “ingiunzione al ripristino dello stato legittimo dei luoghi nell’unità immobiliare sita in Roma, Via del Foro Italico n. 558, censita in catasto al foglio 524, part. 45, per violazione dell’art. 21 della L.R. n. 15/2008. Olimpica 2001”; - della D.D. Roma Capitale, del 9 ottobre 2023, prot. n. CB/121487/2023, Rep. n. CB/121487/2023, avente a oggetto l’“avvio del procedimento sanzionatorio per la repressione di abusi edilizi (art. 14 Legge Regione Lazio n.15/2008 e s.m.i.) e immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia in Via del Foro italico n. 558”; - dell’accertamento tecnico prot. n. CB/82214 del 18 luglio 2022 (cd. Modello B), richiamato ma non allegato al provvedimento impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione al ripristino dello stato legittimo dei luoghi e gli atti presupposti relativi alla repressione di abusi edilizi, inclusi l’avvio del procedimento sanzionatorio e l’accertamento tecnico
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’ingiunzione comunale al ripristino dello stato legittimo dei luoghi, nonché gli atti presupposti, deducendo anzitutto che aveva presentato tre domande di condono edilizio ancora pendenti e che tale circostanza avrebbe impedito l’adozione dell’ordine di demolizione. Ha inoltre contestato l’individuazione catastale dell’area interessata, sostenendo di essere titolare delle particelle indicate come foglio 524, particella 44/p, e foglio 525, particella 48/p, anziché della particella 45 del foglio 524 indicata nel provvedimento. È stato dedotto anche il difetto di rilievi planimetrici e di visure aggiornate idonei a identificare con precisione le opere abusive e le particelle oggetto dell’ordine di ripristino. Roma Capitale si è costituita con una comparsa di stile e ha prodotto documenti meramente assertivi circa la reiezione delle domande di condono, senza fornire prova degli esiti né chiarimenti sulle vicende edilizie e catastali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario acquisire, ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.a., la documentazione utile alla decisione. Ha ordinato a Roma Capitale di depositare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, gli esiti delle domande di condono eventualmente esistenti e una relazione di chiarimenti sulle vicende oggetto di causa, compresa l’esatta individuazione catastale delle particelle sulle quali insistono le opere abusive. In ragione delle rilevate carenze istruttorie e della necessità di mantenere integra la situazione di fatto, il TAR ha sospeso nelle more l’efficacia del provvedimento impugnato e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 7 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state rimesse alla definizione della stessa.
Norme richiamate
art. 21 l.r. Lazio n. 15/2008
È la disposizione regionale indicata nell’ingiunzione comunale quale base della misura di ripristino.
art. 14 l.r. Lazio n. 15/2008
È richiamato nell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio per la repressione degli abusi edilizi.
art. 63, comma 1, c.p.a.
Consente al giudice di ordinare alle parti il deposito di documenti e chiarimenti necessari ai fini della decisione; è stato applicato per acquisire gli esiti dei condoni e i chiarimenti catastali.
art. 46, comma 2, c.p.a.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la legittimità di un ordine edilizio dipende dalla verifica della pendenza o dell’esito di domande di condono, il giudice può ordinare all’amministrazione il deposito della relativa documentazione e di una relazione esplicativa.
- L’amministrazione non assolve l’onere di chiarire i presupposti dell’ordine edilizio mediante mere affermazioni contenute in una comparsa di stile o in documenti privi di prova dell’esito dei procedimenti di condono.
- Quando è contestata l’esatta individuazione catastale delle opere abusive e delle particelle interessate dall’ordine di ripristino, l’amministrazione deve fornire elementi planimetrici, catastali e documentali idonei a rendere identificabile l’oggetto della sanzione.
- La sospensione cautelare dell’ordine edilizio può essere disposta nelle more dell’istruttoria giudiziale quando le carenze documentali dell’amministrazione impediscono una valutazione completa dei presupposti dell’atto e occorre mantenere integra la situazione di fatto.
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