Sentenza n. 3872/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione cautelare: a) della Ricevuta di annullamento (cd. scarto) degli effetti della comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, emessa dall'Agenzia delle Entrate in data 27 marzo 2026, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in applicazione del punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, ha dichiarato «non effettuate» le comunicazioni dell'opzione precedentemente acquisite ai prot.: 26031217482026967 per un importo di credito pari ad euro 39.977,60 e 26031217482046971 per un importo di credito pari ad euro 21.025,55, per un totale pari ad euro 61.003,15; b) nonché, per quanto possa occorrere, delle Ricevute di sospensione prodromiche alla ricevuta di annullamento, emesse in data 13 marzo 2026 ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020; c) e, ove occorra, in parte qua, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, con particolare riferimento al punto 3.2 (nella parte posta a fondamento del provvedimento qui principalmente impugnato) e all'art. 3 (nella parte in cui dispone che la comunicazione dell'esito del controllo avvenga mediante mero inserimento nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia); d) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e/o ignoto al ricorrente; nonché per il risarcimento dei danni eventualmente derivati all’impresa dall’illegittima perdita del corrispettivo dei lavori eseguiti da parte e/o al Condominio ricorrente dalla perdita del benefico economico derivante dall’opzione esercitata ai sensi del dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricevute di sospensione e di annullamento delle comunicazioni dell'opzione per lo sconto in fattura relativa a crediti Superbonus, nonché il provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate sui controlli preventivi antifrode
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato lo scarto, disposto dall'Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 121 e 122-bis del d.l. n. 34/2020, di due comunicazioni dell'opzione per lo sconto in fattura, per complessivi euro 61.003,15, relative a lavori agevolati eseguiti in favore di un condominio minimo. Hanno sostenuto, in via preliminare, che la controversia appartenesse alla giurisdizione amministrativa, qualificando lo scarto come atto amministrativo inibitorio-preventivo incidente soltanto sulla modalità di fruizione del credito e non sull'an o sul quantum dell'obbligazione fiscale. Nel merito hanno dedotto il difetto di motivazione, per il generico richiamo ai controlli di coerenza con l'Anagrafe tributaria; la violazione del contraddittorio procedimentale; il difetto di istruttoria, per l'esecuzione di un controllo meramente automatizzato; l'adozione dello scarto in assenza dell'indicazione di uno specifico profilo di rischio tra quelli previsti dall'art. 122-bis; nonché la violazione dei principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità, poiché l'omessa indicazione dell'anomalia avrebbe impedito di correggere o ripresentare le comunicazioni. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i danni derivanti dalla perdita del beneficio economico. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, subordinatamente, la tardività dell'impugnazione del provvedimento direttoriale generale, chiedendo comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e indicando come giudice munito di giurisdizione la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, davanti alla quale la controversia può essere riproposta ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che lo sconto in fattura e la cessione del credito siano modalità alternative di fruizione della detrazione fiscale e non istituti autonomi rispetto all'agevolazione tributaria. Lo scarto della comunicazione, pur non costituendo un accertamento definitivo sulla spettanza del credito e pur essendo adottato nell'ambito di un controllo preventivo antifrode, sterilizza gli effetti fiscali dell'opzione, impedisce l'emersione e la circolazione del credito e, nel caso concreto, preclude in radice anche la fruizione ordinaria della detrazione, poiché il condominio non aveva effettuato il pagamento mediante bonifico parlante. La controversia incide quindi direttamente su un rapporto tributario. La giurisdizione tributaria è stata ritenuta radicata dall'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, mentre lo scarto è stato ricondotto alla categoria del diniego di agevolazione di cui all'art. 19, lett. h), del medesimo decreto. Il carattere tassativo dell'elenco degli atti impugnabili non impedisce di ricomprendervi atti atipici riconducibili, per effetti, a una delle categorie previste. La contestuale impugnazione del provvedimento generale del Direttore dell'Agenzia delle Entrate non ha spostato la giurisdizione, poiché l'oggetto principale resta il rapporto tributario e il giudice tributario può conoscere dell'atto presupposto, anche eventualmente disapplicandolo. I motivi di merito non sono stati esaminati. In ragione della novità e complessità della questione, caratterizzata da un contrasto giurisprudenziale, le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 119 d.l. n. 34/2020
Introduce la detrazione fiscale per gli interventi agevolati, fruibile ordinariamente mediante detrazione dall'imposta lorda.
art. 121 d.l. n. 34/2020
Consente, in alternativa alla detrazione diretta, lo sconto in fattura o la cessione del credito; tali strumenti costituiscono modalità alternative di fruizione dell'agevolazione fiscale.
art. 122-bis d.l. n. 34/2020
"se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata"
Disciplina il controllo preventivo antifrode, la sospensione della comunicazione e il successivo scarto quando i profili di rischio risultano confermati; lo scarto sterilizza gli effetti fiscali dell'opzione.
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
"tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati"
Attribuisce al giudice tributario la cognizione delle controversie aventi a oggetto rapporti di natura tributaria, indipendentemente dalla forma o dalla denominazione dell'atto.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
L'elenco degli atti impugnabili, pur tassativo quanto alle categorie, comprende anche atti atipici riconducibili per effetti a una categoria prevista; lo scarto è riconducibile al diniego di agevolazione di cui alla lettera h).
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della controversia davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- La controversia sullo scarto di una comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito prevista dall'art. 121 del d.l. n. 34/2020 appartiene alla giurisdizione tributaria quando lo scarto incide sull'efficacia fiscale dell'opzione e sulla fruizione dell'agevolazione, anche se l'atto è adottato nell'ambito di un controllo preventivo antifrode e non costituisce un formale avviso di accertamento.
- Lo sconto in fattura e la cessione del credito costituiscono modalità alternative di fruizione della detrazione fiscale e non benefici autonomi separati dalla detrazione base; l'atto che qualifica la comunicazione come non effettuata può quindi integrare, per effetti sostanziali, un diniego di agevolazione tributaria.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva la natura tributaria del rapporto inciso dall'atto, non la sua forma, la sua denominazione, la qualificazione della posizione soggettiva del destinatario o la circostanza che il controllo sia preventivo e non coincida con un accertamento fiscale ordinario.
- L'impugnazione congiunta di un atto generale o regolamentare presupposto e dell'atto individuale applicativo a contenuto tributario non radica la giurisdizione del giudice amministrativo quando l'oggetto principale della controversia resta il rapporto tributario; il giudice tributario può conoscere dell'atto presupposto ai fini della decisione, anche mediante eventuale disapplicazione.
- L'elencazione degli atti impugnabili prevista dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 è tassativa con riferimento alle categorie di atti, ma consente l'impugnazione di atti atipici o denominati diversamente quando producano effetti riconducibili a una delle categorie elencate, come il diniego di agevolazione.
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