Cassazione Penale, Sentenza n. 13254/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 26/07/2022 che aveva annullato, limitatamente alla posizione di Orazio Pirrone, il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Termini Imerese il 06/06/2022. Il sequestro era relativo al capo 18, ossia il concorso nella truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il Pubblico ministero deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del riesame, sostenendo che alcune intercettazioni non valutate o valutate diversamente potevano indicare l'interesse dei coindagati a far svolgere il collaudo ristrutturativo proprio a Pirrone prima del suo collocamento a riposo, elemento idoneo a ricostruire il fumus del concorso.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio in cassazione contro ordinanze in materia di sequestro sia ammesso solo per violazione di legge e che il ricorrente non abbia qualificato correttamente il motivo ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Inoltre la Corte ha escluso che vi fosse una carenza radicale della motivazione dell'ordinanza impugnata: il Tribunale del riesame aveva fornito un apparato argomentativo coerente, richiamando risultanze investigative e intercettazioni da cui emergeva sia la cautela dei coindagati per non insospettire Pirrone sia il loro tentativo di far effettuare il collaudo da altri. L'evocazione telefonica del pensionamento è stata ritenuta, al più, elemento interpretabile ma non decisivo per il fumus; la critica del PM si limitava a proporre una diversa lettura degli atti, non una violazione di legge. Di conseguenza l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro in relazione a Pirrone resta confermata.
Norme richiamate
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è consentito solo per violazione di legge; la Corte interpreta tale limite come esclusione del sindacato di merito sulle valutazioni probatorie e interpretative non costituenti violazioni di norma.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il motivo di cassazione deve essere qualificato secondo le categorie dell'art. 606 c.p.p.; il ricorrente non ha indicato correttamente il motivo, limitandosi a categorie non pertinenti, con conseguente inammissibilità/formalità mancata.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione del provvedimento giudiziario deve essere tale da consentire la comprensione dell'itinerario logico; la violazione sussiste solo se la motivazione è radicalmente mancante, apparente o inidonea a spiegare il ragionamento, condizione non riscontrata nel caso.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov) e Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 (Napoli)
Richiamati principi di legittimità secondo cui il sindacato di Cassazione su provvedimenti cautelari è limitato ai casi di violazione di legge o a vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; la Corte applica questi precedenti per escludere l'ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Avverso ordinanze in materia di sequestro la cassazione è ammessa solo per violazione di legge: questioni meramente interpretative delle prove o della motivazione non sono normalmente rilevanti in Cassazione.
- Per ottenere ammissione in Cassazione bisogna qualificare esattamente il motivo ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e dimostrare una violazione normativa o una carenza motivazionale radicale (motivazione assente, apparente o irragionevole).
- Diverse interpretazioni di intercettazioni o di elementi fattuali non costituiscono di per sé motivo di cassazione: la Corte valuta se la motivazione è logicamente plausibile, non se sia l'unica lettura possibile.
- Nel giudizio cautelare (fumus e periculum) il Tribunale del riesame può dare rilievo ad elementi complessivi e proporre una valutazione comunque coerente; il contrasto tra letture alternative dei fatti va risolto in sede di merito e non in Cassazione, salvo vizi di legge.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare, è utile articolare chiaramente quale norma si ritiene violata e perché la motivazione sarebbe radicalmente insufficiente, collegando puntualizzazioni di fatto a profili giuridici specifici.
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