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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13254/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 26/07/2022 che aveva annullato, limitatamente alla posizione di Orazio Pirrone, il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Termini Imerese il 06/06/2022. Il sequestro era relativo al capo 18, ossia il concorso nella truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il Pubblico ministero deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del riesame, sostenendo che alcune intercettazioni non valutate o valutate diversamente potevano indicare l'interesse dei coindagati a far svolgere il collaudo ristrutturativo proprio a Pirrone prima del suo collocamento a riposo, elemento idoneo a ricostruire il fumus del concorso.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio in cassazione contro ordinanze in materia di sequestro sia ammesso solo per violazione di legge e che il ricorrente non abbia qualificato correttamente il motivo ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Inoltre la Corte ha escluso che vi fosse una carenza radicale della motivazione dell'ordinanza impugnata: il Tribunale del riesame aveva fornito un apparato argomentativo coerente, richiamando risultanze investigative e intercettazioni da cui emergeva sia la cautela dei coindagati per non insospettire Pirrone sia il loro tentativo di far effettuare il collaudo da altri. L'evocazione telefonica del pensionamento è stata ritenuta, al più, elemento interpretabile ma non decisivo per il fumus; la critica del PM si limitava a proporre una diversa lettura degli atti, non una violazione di legge. Di conseguenza l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro in relazione a Pirrone resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è consentito solo per violazione di legge; la Corte interpreta tale limite come esclusione del sindacato di merito sulle valutazioni probatorie e interpretative non costituenti violazioni di norma.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Il motivo di cassazione deve essere qualificato secondo le categorie dell'art. 606 c.p.p.; il ricorrente non ha indicato correttamente il motivo, limitandosi a categorie non pertinenti, con conseguente inammissibilità/formalità mancata.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione del provvedimento giudiziario deve essere tale da consentire la comprensione dell'itinerario logico; la violazione sussiste solo se la motivazione è radicalmente mancante, apparente o inidonea a spiegare il ragionamento, condizione non riscontrata nel caso.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov) e Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 (Napoli)

    Richiamati principi di legittimità secondo cui il sindacato di Cassazione su provvedimenti cautelari è limitato ai casi di violazione di legge o a vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; la Corte applica questi precedenti per escludere l'ammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Avverso ordinanze in materia di sequestro la cassazione è ammessa solo per violazione di legge: questioni meramente interpretative delle prove o della motivazione non sono normalmente rilevanti in Cassazione.
  • Per ottenere ammissione in Cassazione bisogna qualificare esattamente il motivo ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e dimostrare una violazione normativa o una carenza motivazionale radicale (motivazione assente, apparente o irragionevole).
  • Diverse interpretazioni di intercettazioni o di elementi fattuali non costituiscono di per sé motivo di cassazione: la Corte valuta se la motivazione è logicamente plausibile, non se sia l'unica lettura possibile.
  • Nel giudizio cautelare (fumus e periculum) il Tribunale del riesame può dare rilievo ad elementi complessivi e proporre una valutazione comunque coerente; il contrasto tra letture alternative dei fatti va risolto in sede di merito e non in Cassazione, salvo vizi di legge.
  • Quando si impugna un provvedimento cautelare, è utile articolare chiaramente quale norma si ritiene violata e perché la motivazione sarebbe radicalmente insufficiente, collegando puntualizzazioni di fatto a profili giuridici specifici.

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