Sentenza del 17/05/2018 n. 2212 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Operazioni inesistenti - Reverse Charge - Emissione della fattura- Non sussiste - Debenza dell'imposta - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato escluso che l'IVA fosse dovuta in forza dell'art. 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972. La disposizione non si applica alle operazioni soggette a reverse charge, perché in tale regime il soggetto che emette la fattura e assolve l'imposta non è il cedente o prestatore, ma il cessionario o committente. La pretesa fiscale fondata su tale norma è quindi risultata infondata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava operazioni ritenute inesistenti assoggettate al regime dell'inversione contabile. Si doveva stabilire se l'IVA indicata nella fattura fosse comunque dovuta ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972, secondo cui l'imposta indicata in fattura è dovuta dal cedente o prestatore anche quando si riferisce a operazioni inesistenti. Nel reverse charge, tuttavia, la fattura è emessa dal cessionario o committente e l'imposta è assolta da quest'ultimo, sicché manca il presupposto soggettivo per applicare la norma al cedente o prestatore.
Norme richiamate
Art. 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972
L'imposta indicata in fattura è comunque dovuta dal cedente o prestatore anche se si riferisce a operazioni inesistenti.
La norma presuppone che la fattura sia emessa dal cedente o prestatore. Non è applicabile alle operazioni soggette a reverse charge, nelle quali la fattura è emessa dal cessionario o committente.
Regime dell'inversione contabile (reverse charge)
Nel reverse charge l'obbligo di assolvere l'IVA è trasferito dal cedente o prestatore al cessionario o committente. Pertanto, la debenza dell'imposta non può essere imputata al cedente o prestatore sulla base dell'art. 21, comma 7, quando la fattura è emessa nell'ambito di tale regime.
Massime di principio
- Prima di applicare una norma sull'IVA occorre verificare quale soggetto sia obbligato all'emissione della fattura e all'assolvimento dell'imposta.
- La responsabilità prevista dall'art. 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972 riguarda il cedente o prestatore che indica l'IVA in fattura e non si estende automaticamente alle operazioni soggette a reverse charge.
- In presenza di operazioni inesistenti, il trattamento fiscale deve essere distinto a seconda che si applichi il regime ordinario oppure l'inversione contabile.
- Nel reverse charge, l'eventuale contestazione deve essere valutata considerando gli adempimenti del cessionario o committente, poiché è quest'ultimo il soggetto normalmente tenuto ad assolvere l'IVA.
- L'applicazione di una sanzione o la richiesta dell'imposta richiede l'individuazione del preciso presupposto normativo e del soggetto destinatario dell'obbligo; non è sufficiente la sola inesistenza dell'operazione.
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