Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10792/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione commerciale avente ad oggetto un immobile sito in Gallipoli. La locatrice ha chiesto la risoluzione del contratto e il rilascio dell’immobile, deducendo l’inadempimento del conduttore consistente nella mancata esecuzione dei lavori di montaggio e completamento della recinzione previsti dall’art. 4 del contratto. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello ha confermato la risoluzione per grave inadempimento. Il conduttore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, sostenendo che i giudici di merito non avessero considerato l’esistenza di vincoli urbanistici che avrebbero impedito la recinzione e che il consulente tecnico avesse effettuato l’accertamento in un periodo in cui l’area non era utilizzata; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 1456 c.c. e dei principi di buona fede, sostenendo che la condotta del debitore non potesse essere valutata solo in base alla materiale corrispondenza alla clausola risolutiva e che occorresse considerare il contesto complessivo del rapporto locatizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché incentrato su un vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati, oltre che su meri argomenti difensivi e su una critica alla ricostruzione del fatto, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre richiamato il limite del sindacato di legittimità in presenza di doppia conforme. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non censurava realmente la ratio decidendi: la Corte d’appello non aveva applicato la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., ma aveva pronunciato la risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c., valutando quindi la gravità dell’inadempimento anche alla luce del sinallagma e della buona fede. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1456 c.c.

    La norma era richiamata nel ricorso, ma la Corte ha rilevato che la risoluzione non era stata pronunciata in base alla clausola risolutiva espressa; la censura era quindi inconferente rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 1453 c.c.

    È stata indicata come base della declaratoria di risoluzione per grave inadempimento del conduttore, che implica una valutazione della rilevanza dell’inadempimento nel contesto del rapporto.

  • art. 360 c.p.c.

    La riformulazione del n. 5 limita il sindacato di legittimità al solo omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più deducibili il semplice difetto di sufficienza o la richiesta di riesame del merito.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente è configurabile solo in presenza di anomalie motivazionali estreme, non quando si contesti la sufficienza della motivazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stato utilizzato il procedimento di definizione anticipata con proposta del consigliere delegato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito semplificato previsto dalla norma.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma equitativa per responsabilità aggravata, avendo definito il giudizio in conformità della proposta.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La Corte ha richiamato anche il quarto comma in relazione alla definizione del giudizio secondo la proposta di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato disposto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato quale fonte della disciplina dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato nel contesto del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 1419 c.c.

    La possibile incidenza di vincoli urbanistici incompatibili con la recinzione è stata evocata come profilo eventualmente rilevante sul piano della nullità della clausola, ma la Corte ha escluso che tale questione fosse sorretta da emergenze istruttorie.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato per l’interpretazione delle norme sul sindacato di legittimità in materia di motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale è deducibile solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo o delle anomalie motivazionali estreme che rendono la motivazione inesistente o apparente; non è consentita una mera critica alla sufficienza o alla persuasività della motivazione.
  • Quando la sentenza di merito ha pronunciato la risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c., è inconferente censurarla come se avesse applicato una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.; il motivo deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi.
  • La doglianza che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio o nella valorizzazione di meri argomenti difensivi è inammissibile in cassazione se non individua un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduca un vizio motivazionale deve anche indicare specificamente le differenze tra la decisione di primo e quella di secondo grado, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La buona fede nell’esecuzione del contratto opera come criterio di valutazione della gravità dell’inadempimento, ma non può essere invocata in modo astratto o sganciato dall’indicazione di uno specifico comportamento della controparte ritenuto scorretto.
  • Se il contrasto con vincoli urbanistici o norme imperative viene prospettato solo in via ipotetica e non è sorretto da elementi istruttori, non può fondare un motivo di ricorso idoneo a sovvertire la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniInadempimento
RamiLocazioniProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.