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Sentenza

Sentenza n. 39/2026 - Aosta, Sezione 1

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, “- Della graduatoria definitiva relativa all’interpello a tempo determinato per anni 5 per n. 2 unità del Corpo di Polizia Penitenziaria ruolo agenti assistenti, emanato in data 23 ottobre 2025 quali addetti al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, adottata dal Direttore della Casa Circondariale di Brissogne Aosta, pubblicata mediante affissione nella bacheca d’istituto in data 14.12.2025 (doc.1) - del decreto del Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del 22 gennaio 2026, recante declaratoria di improcedibilità del ricorso gerarchico, quale atto connesso e presupposto alla permanenza degli effetti della graduatoria impugnata (doc.2), - dei verbali della commissione con i quali sono stati determinati e attribuiti i punteggi risultanti dalla graduatoria i cui estremi sono ignoti; - nonché, ove adottati, i provvedimenti di assegnazione o conferimento dell’incarico presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti in favore dei candidati utilmente collocati in graduatoria, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13aprile 2026, per l’annullamento “- della graduatoria definitiva relativa all’interpello a tempo determinato per anni 5 per n. 2 unità del Corpo di Polizia Penitenziaria ruolo agenti assistenti, emanato in data 23 ottobre 2025 quali addetti al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, adottata dal Direttore della Casa Circondariale di Brissogne Aosta, pubblicata mediante affissione nella bacheca d’istituto in data 14.12.2025 (doc.1) - del decreto del Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del 22 gennaio 2026, recante declaratoria di improcedibilità del ricorso gerarchico, quale atto connesso e presupposto alla permanenza degli effetti della graduatoria impugnata (doc.2), - dei verbali della commissione con i quali sono stati determinati e attribuiti i punteggi risultanti dalla graduatoria i cui estremi sono ignoti; - nonché, ove adottati, i provvedimenti di assegnazione o conferimento dell’incarico presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti in favore dei candidati utilmente collocati in graduatoria, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale”;

Giustizia amministrativa202600008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria definitiva di un interpello interno per due posti a tempo determinato presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, nonché declaratoria di improcedibilità del ricorso gerarchico e atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, assistente penitenziario, aveva partecipato all'interpello per la sostituzione a tempo determinato, per cinque anni, di due unità presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti. Avendo conseguito nella prova scritta lo stesso punteggio del secondo classificato, lamentava la mancata attribuzione di 1,25 punti per il possesso della laurea, criterio espressamente previsto dalla lettera g) dell'avviso di interpello. Deduceva violazione e falsa applicazione dell'avviso, errore nella valutazione dei titoli, illogicità manifesta e disparità di trattamento. Nei motivi aggiunti sosteneva che l'avviso costituisse la lex specialis della procedura e dovesse prevalere sul protocollo integrativo sottoscritto con le organizzazioni sindacali; contestava inoltre la contraddittorietà dell'Amministrazione, che pretendeva di applicare il protocollo per escludere la valutazione immediata del titolo di studio, ma aveva dichiarato improcedibile il ricorso gerarchico nonostante il protocollo lo prevedesse. L'Amministrazione sosteneva invece che, secondo il protocollo, i titoli di studio rilevassero soltanto in caso di ulteriore parità dopo la considerazione dell'anzianità di servizio. Il ricorrente aveva inoltre chiesto tutela cautelare, accesso agli atti e rimessione in termini per la notificazione al controinteressato; l'accesso veniva soddisfatto e il controinteressato veniva successivamente evocato in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la graduatoria per quanto d'interesse del ricorrente. Ha ritenuto che l'avviso di interpello, una volta pubblicato, vincolasse l'Amministrazione quale lex specialis della procedura e dovesse essere interpretato secondo il tenore letterale delle sue clausole. L'avviso richiamava genericamente il protocollo integrativo, ma disciplinava autonomamente e in modo articolato il sistema di selezione: la lettera g) stabiliva che, in caso di parità di punteggio nella prova pratica, la commissione dovesse valutare il titolo di studio, attribuendo 1,25 punti alla laurea. Tale previsione non poteva essere sovvertita o resa inoperante dal generico richiamo al protocollo, dovendo quest'ultimo intendersi applicabile nella regolamentazione generale solo per gli aspetti non derogati dall'avviso. La diversa interpretazione ministeriale avrebbe violato i criteri di interpretazione letterale e testuale e avrebbe reso l'avviso contraddittorio e inutilizzabile, in contrasto con il principio di conservazione degli atti. Il giudice ha ritenuto non necessario decidere il rapporto generale tra avviso e protocollo, né la natura e la forza di quest'ultimo, poiché l'avviso non era stato annullato, contestato in via amministrativa o impugnato incidentalmente dal controinteressato. Ha quindi ordinato la riedizione della graduatoria mediante applicazione al ricorrente del criterio previsto dalla lettera g) dell'avviso. L'Amministrazione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza immediata ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata in camera di consiglio, previa comunicazione alle parti e loro audizione, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 37 c.p.a.

    Richiamato in relazione all'istanza di rimessione in termini per la notificazione al controinteressato, accolta con ordinanza collegiale.

  • art. 5 l. 395/1990

    Visto l’art. 5 L. 395 del 15 dicembre 1990

    Richiamato nell'avviso di interpello, senza una specifica interpretazione decisiva nella sentenza.

  • art. 21 d.P.R. 82/1999

    Considerata la specificità dei compiti a cui è addetto il personale impiegato presso i nuclei anche in ragione di quanto previsto dall’art. 21 del DPR 82/99

    Richiamato nell'avviso per giustificare la rilevanza delle patenti di servizio e civili nella determinazione del punteggio.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    l’interpretazione delle norme di un bando ... soggiace alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss. c.c.

    Le clausole dell'avviso devono essere interpretate privilegiando il significato letterale delle parole e la loro connessione, senza interpretazioni analogiche o estensive.

  • art. 1367 c.c.

    principio di conservazione

    L'interpretazione dell'avviso deve, ove possibile, evitare di renderlo contraddittorio o inutilizzabile; la lettura proposta dall'Amministrazione, invece, avrebbe cancellato o svuotato una previsione espressa dell'avviso.

Massime di principio

  • L'avviso che disciplina una procedura selettiva interna costituisce la lex specialis e, una volta pubblicato, vincola l'Amministrazione, anche quando la procedura abbia carattere para-concorsuale e interno e presenti un grado ridotto di formalismo.
  • Le clausole di un avviso selettivo devono essere interpretate secondo il loro tenore letterale e la connessione testuale, senza ricorrere a interpretazioni analogiche o estensive idonee a sovvertire criteri di valutazione espressamente previsti.
  • Il generico richiamo, contenuto nell'avviso, a un protocollo regolamentare generale non consente di disapplicare o rendere inoperanti le disposizioni puntuali e incompatibili dettate dallo stesso avviso; il protocollo opera soltanto per gli aspetti non derogati dalla lex specialis.
  • Nelle procedure selettive interne, la pubblicità preventiva e la trasparenza dei criteri valutativi costituiscono garanzie necessarie di imparzialità e parità di trattamento dei partecipanti.
  • L'Amministrazione non può applicare un criterio di graduatoria diverso da quello risultante dall'avviso pubblicato, poiché ciò altera le regole della competizione e incide sull'affidamento dei candidati nella lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimo affidamento

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