Sentenza n. 873/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Prefettura di Bergamo sulla domanda di attivazione delle misure di accoglienza per richiedenti la protezione internazionale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 26 maggio 2025 e autore della domanda di protezione internazionale presentata alla Questura di Bergamo il 19 giugno 2025, aveva chiesto alla Prefettura di Bergamo, con PEC del 28 luglio 2025, l'accesso al sistema di accoglienza previsto dal d.lgs. 142/2015, dichiarando di essere privo di mezzi di sussistenza. Nonostante un sollecito del 29 gennaio 2026 e una diffida del 17 febbraio 2026, l'amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento. Il ricorrente ha quindi proposto azione avverso il silenzio, chiedendo in via principale l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e del proprio diritto all'attivazione delle misure di accoglienza e, in subordine, l'ordine alla Prefettura di provvedere entro un termine, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato notificato il 30 marzo 2026, ma depositato il 23 aprile 2026, oltre il termine di quindici giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., rilevando d'ufficio il tardivo deposito rispetto al termine di quindici giorni decorrente dalla notificazione. La tardività ha impedito l'esame delle domande relative all'illegittimità del silenzio, all'accertamento del diritto all'accoglienza e all'obbligo della Prefettura di provvedere, nonché alla richiesta subordinata di nomina del commissario ad acta. In ragione della manifesta irricevibilità, il Collegio ha revocato l'ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 136 del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite sono state compensate, poiché l'amministrazione, pur costituita, non aveva svolto difese.
Norme richiamate
d.lgs. 142/2015
Individua il sistema delle misure di accoglienza per i richiedenti la protezione internazionale oggetto dell'istanza amministrativa.
art. 31, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale base per la richiesta di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa nell'ambito dell'azione avverso il silenzio.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Concorre, unitamente all'art. 87, comma 3, c.p.a., a determinare il termine di quindici giorni per il deposito del ricorso.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Concorre a stabilire il termine processuale di quindici giorni per il deposito del ricorso nel rito camerale.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Impone la declaratoria di irricevibilità del ricorso depositato oltre il termine previsto.
art. 136 d.P.R. n. 115/2002
Consente la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza della manifesta irricevibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito camerale applicabile all'azione avverso il silenzio, il ricorso notificato deve essere depositato entro il termine di quindici giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.; il deposito tardivo determina l'irricevibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
- La tardività del deposito del ricorso avverso il silenzio impedisce al giudice di esaminare sia la domanda principale di accertamento della fondatezza della pretesa sia le domande subordinate dirette a ottenere l'ordine all'amministrazione di provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
- La manifesta irricevibilità del ricorso può giustificare la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136 del d.P.R. n. 115/2002.
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